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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36693/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il condannato, già giudicato dal Tribunale di Roma con rito abbreviato il 15 novembre 2024 e condannato, con sentenza irrevocabile dal 16 gennaio 2025, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per usura ed estorsione aggravate in danno di una persona, aveva proposto istanza di revisione. La Corte d’appello di Perugia aveva dichiarato inammissibile la revisione e considerato assorbita la richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione e, unitamente ai motivi destinati a separata decisione, ha chiesto la sospensione ai sensi dell’art. 635 c.p.p. La questione qui decisa riguarda l’ammissibilità di tale richiesta rivolta alla Cassazione, non i motivi di ricorso contro l’ordinanza di inammissibilità della revisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena. Ha rilevato che l’art. 635 c.p.p. attribuisce alla Corte d’appello il potere di disporre la sospensione nel procedimento di revisione e che la Cassazione, in caso di diniego, può soltanto esaminare il ricorso contro l’ordinanza, senza disporre direttamente la sospensione. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva dichiarato assorbita la richiesta insieme alla declaratoria di inammissibilità della revisione; anche interpretando la domanda come impugnazione del diniego implicito, la sospensione presuppone una prognosi favorevole sull’accoglimento della revisione e sulla conseguente revoca della condanna, incompatibile con la ritenuta inammissibilità dell’istanza. I motivi di ricorso ulteriori sono stati riservati a separata decisione.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.p.

    Questa Corte ha da tempo chiarito che, in caso di rigetto da parte della Corte di appello della richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena in pendenza di un procedimento di revisione, la Corte di cassazione non può disporre la sospensione stessa, essendo limitato il suo sindacato all'esame del ricorso avverso l'ordinanza di diniego.

    La sospensione dell’esecuzione durante la revisione è disposta dalla Corte d’appello; alla Cassazione spetta il controllo sull’ordinanza che decide la richiesta, non il potere di concedere direttamente la sospensione.

Massime di principio

  • La sospensione dell’esecuzione della pena prevista dall’art. 635 c.p.p. può essere disposta dalla Corte d’appello nel procedimento di revisione; la Cassazione, investita del ricorso contro il provvedimento che decide la richiesta, non può sostituirsi al giudice di merito disponendo direttamente la sospensione.
  • La sospensione ex art. 635 c.p.p., in quanto eccezione al principio di obbligatorietà dell’esecuzione, richiede una prognosi concreta di verosimile accoglimento della revisione e di conseguente revoca della condanna. La sola positiva delibazione sull’ammissibilità della revisione non è sufficiente; la prognosi è incompatibile con la declaratoria di inammissibilità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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