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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28410/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per resistenza e lesioni. Ha sollevato tre motivi: 1) vizio di motivazione relativo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in ragione della recidiva ritenuta equivalente alle attenuanti; 2) vizio di motivazione sul fatto che la condotta contestata quale resistenza sarebbe stata soltanto un "divincolarsi" e non una violenza attiva; 3) carenza/mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione (art. 62, comma 1, n. 2 c.p.) con riferimento al reato di lesioni subite da Bernal Obregon, poiché la Corte avrebbe valutato la provocazione riferendola alla condotta verso gli agenti e non alla condotta del presunto danneggiato all'origine del contrasto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (il ricorso richiedeva una diversa valutazione di merito sulla resistenza, materia non sindacabile in Cassazione) e ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo rispetto al reato di resistenza. Ha però accolto il terzo motivo nella parte in cui riguardava le lesioni (capo B): ha rilevato un errore di valutazione con riferimento all'attenuante della provocazione e, dopo il riesame del conteggio prescrizionale, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni perché estinto per prescrizione. Per il reato residuo (resistenza) la pena è stata rideterminata in mesi 8 di reclusione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Norma che disciplina il delitto di lesioni personali; applicata al capo B (lesioni a Bernal Obregon) per definire la pena base da cui calcolare aumenti e prescrizione

  • art. 61, comma 1, n. 1 c.p.

    Riferimento a circostanze aggravanti/attenuanti e alla valutazione della loro incidenza; qui è richiamato nel conteggio complessivo delle circostanze per il reato di lesioni (valutazione di equivalenza con le attenuanti)

  • art. 62, comma 1, n. 2 c.p.

    Prevede l'attenuante della provocazione; la Corte ha rilevato che la valutazione della provocazione deve essere riferita correttamente all'evento lesivo subito e non essere confusa con la condotta verso gli agenti

  • art. 161 c.p.

    Stabilisce l'aumento di due terzi del termine massimo di prescrizione in presenza di determinate condizioni; applicato per calcolare la decorrenza e il termine prescrizionale dopo aumenti di pena

  • artt. 577 e 585 c.p.

    Richiamati per la valutazione dell'aumento di pena relativo ad alcune aggravanti nella disciplina delle responsabilità per reati a seguito di condotte violente; usati per distinguere quali aumenti applicare al conteggio della pena

  • Sez. U. n. 20828 del 25/10/2018 (Schettino)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che l'equivalenza delle attenuanti alla recidiva non impedisce che la recidiva reiterata specifica operi come aggravante ad effetto speciale nel computo della pena e della prescrizione

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020

    Norma procedurale che consente il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti in Cassazione, applicata al procedimento in oggetto

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riformula la ricostruzione probatoria: i motivi che chiedono una diversa valutazione di merito sono, di regola, inammissibili.
  • L'equivalenza delle attenuanti con la recidiva non impedisce che la recidiva reiterata specifica produca effetti aggravanti ad "effetto speciale" nel calcolo della pena e della prescrizione; pertanto, per la verifica della prescrizione va sempre computata l'aggravante rilevante anche se in concreto è stata compensata da attenuanti.
  • La qualificazione della condotta come "semplice divincolarsi" o come "resistenza attiva" dipende dalla valutazione concreta degli atti (spinte, strattonamenti, opposizione attiva): in Cassazione tale valutazione è sindacabile solo se emerge un vizio di motivazione o illogicità manifesta.
  • L'attenuante della provocazione deve essere valutata rispetto al fatto lesivo specifico e alla condotta dell'offeso che abbia effettivamente determinato l'evento; errori di riferimento (esaminare la provocazione rispetto a soggetti diversi da chi ha subito la lesione) possono giustificare annullamento.
  • Per decidere se un reato sia estinto per prescrizione occorre calcolare la pena base, sommare gli aumenti speciali e applicare gli incrementi previsti (es. art. 161 c.p.) per determinare il termine prescrizionale: errori in questo calcolo possono portare alla declaratoria di estinzione.
  • In impugnazione davanti alla Cassazione, i rilievi formali o di contraddittorietà nella motivazione della Corte di merito possono essere efficaci se dimostrano un errore di diritto o di applicazione delle regole di calcolo della pena/prescrizione.

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