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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14596/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che il gravame mirava a contestare la qualificazione giuridica del fatto dopo una definizione in appello mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p.; per tale ragione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, definita con concordato sui motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e con rinuncia agli ulteriori motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio e alla libertà vigilata, aveva ridotto la pena di primo grado e revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata. Nel ricorso si deduceva violazione di legge penale in relazione alla qualificazione giuridica della condotta contestata, chiedendo sostanzialmente una diversa qualificazione del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, in presenza di sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello, l'accordo delle parti comporta rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità doglianze diverse da quelle concordate, anche se rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    concordato sui motivi di appello

    L'accordo sulle questioni concordate in appello determina la rinuncia a far valere in cassazione doglianze diverse da quelle oggetto dell'accordo, salvo il limite della pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È la base processuale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel caso deciso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello quando il ricorrente censuri la qualificazione giuridica del fatto, poiché l'accordo raggiunto tra le parti preclude la proposizione di censure ulteriori nel giudizio di legittimità.
  • Nel giudizio definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia agli ulteriori motivi di appello comporta la preclusione di ogni diversa doglianza in cassazione, anche se relativa a questioni rilevabili d'ufficio, con la sola eccezione della pena illegale.
  • La contestazione della qualificazione giuridica della condotta non può essere veicolata in cassazione quando la sentenza impugnata deriva da un accordo sulle statuizioni oggetto di appello, essendo il rimedio di legittimità limitato nei termini dell'accordo intervenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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