Sentenza del 03/01/2022 n. 23 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
INTITOLAZIONE: ICI - AREE EDIFICABILI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'utilizzo, da parte dell'ente impositore o del giudice, dei valori venali stabiliti dal regolamento comunale (adottato ai sensi dell'art. 59, comma 1, d.lgs. n. 446/1997) per la determinazione della base imponibile delle aree edificabili, sostenendo che l'applicazione di tali valori a periodi precedenti all'adozione del regolamento sarebbe una retroattività illegittima. Si discuteva se il giudice potesse fare riferimento ai valori indicati nel regolamento e, in mancanza di valori riferibili esattamente al periodo controverso, utilizzare i valori delle aree circostanti con analoghe caratteristiche per formare una presunzione di valore.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo che il giudice utilizzi le disposizioni del regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 59, comma 1, d.lgs. n. 446/1997, nonché i valori delle aree circostanti con caratteristiche analoghe, per acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori all'emanazione del regolamento. Tale impiego non configura applicazione retroattiva di una norma tributaria, ma l'uso di un ragionamento presuntivo finalizzato a determinare il valore venale delle aree in mancanza di dati diretti per il periodo richiesto. Ne consegue che il regolamento può limitare il potere di accertamento del comune e al contempo fornire un riferimento probatorio al giudice.
Norme richiamate
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59 comma 1
il regolamento previsto dall'art. 59, comma primo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con il quale i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune
Il giudice può avvalersi del regolamento comunale (e dei valori in esso indicati) come elemento probatorio per la determinazione del valore venale delle aree edificabili; l'uso di tali valori per valutare periodi anteriori all'adozione del regolamento costituisce un ragionamento presuntivo e non una retroattività normativa.
Massime di principio
- I valori fissati dal regolamento comunale ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 446/1997 costituiscono un utile parametro probatorio per giudice ed amministrazione nella determinazione del valore venale delle aree edificabili.
- L'utilizzo di tali valori per ricostruire il valore di mercato in periodi precedenti all'emanazione del regolamento è consentito come presunzione e non è considerabile applicazione retroattiva di una norma tributaria.
- L'accertamento comunale trova maggiore legittimità se fondato su valori regolamentari e su confronti con aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, ma resta necessario valutare la fondatezza delle presunzioni caso per caso (con possibile prova contraria da parte del contribuente).
- Il contribuente può contestare l'accertamento offrendo elementi di prova specifici (perizie, contraddittorio tecnico) che scalfiscano la presunzione derivante dal regolamento o dal confronto con aree analoghe.
- Il regolamento comunale non amplia retroattivamente la base imponibile: esso solo fornisce criteri di valutazione che il giudice può utilizzare ex post per ricostruire elementi di fatto.
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