Sentenza del 03/01/2022 n. 7 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n.47/2022 - SOCIETA'- Estinzione - Cancellazione dal Registro Imprese - Ultrattività atti in ambito tributario - Sussistenza .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società deduceva che, essendo stata cancellata dal Registro delle Imprese, fosse venuta meno la capacità di essere destinataria di atti tributari; contestava quindi la validità di avvisi e notifiche tributari effettuati dopo la cancellazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'effetto estintivo della cancellazione dal Registro delle Imprese sia differito per cinque anni ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n.175/2014 in ambito tributario, al fine di assicurare il soddisfacimento dei crediti erariali: pertanto gli atti notificati dall'amministrazione finanziaria nel quinquennio sono validi ed efficaci. Ha altresì precisato che il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 2495 c.c., comma 2, opera solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori di riscossione indicati nel comma, e soltanto se la richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese è stata presentata il 13 dicembre 2014 o successivamente (data di vigenza della nuova disciplina).
Norme richiamate
D.Lgs. n.175/2014, art. 28
Stabilisce il differimento degli effetti dell'estinzione della società in ambito tributario per garantire il soddisfacimento dei crediti erariali; la Corte ha interpretato che, durante il quinquennio, la società si considera ancora 'in vita' ai fini tributari e gli atti notificati sono validi.
Codice civile, art. 2495 c.c., comma 2
Riconosce il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società, ma la Corte precisa che tale effetto opera soltanto nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti di riscossione citati e che la norma si applica esclusivamente ai casi di cancellazione richiesti a partire dal 13 dicembre 2014 (entrata in vigore della disciplina del D.Lgs. n.175/2014).
Massime di principio
- Dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese, ai fini tributari la società può conservarsi 'in vita' per cinque anni se la cancellazione è stata richiesta dopo il 13/12/2014: gli atti tributari notificati in questo periodo sono validi.
- Il differimento quinquennale opera specificamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti di riscossione indicati dall'art. 2495 c.c.; altri creditori privati potrebbero non beneficiare dello stesso regime.
- Per valutare la validità delle notifiche tributarie successive alla cancellazione è cruciale accertare la data di presentazione della richiesta di cancellazione (prima o dopo il 13/12/2014).
- La cancellazione materiale dal Registro non equivale automaticamente all'estinzione definitiva ai fini tributari quando opera la disciplina di ultrattività: occorre verificare la vigenza normativa applicabile al caso concreto.
- Chi contesta atti tributari notificati dopo la cancellazione deve dimostrare che la richiesta di cancellazione ricadeva nel periodo anteriore alla vigenza del D.Lgs. n.175/2014 o che il mittente non era un ente coperto dalla tutela di ultrattività.
- Le amministrazioni finanziarie possono validamente notificare atti nel quinquennio post-cancellazione per tutelare il credito erariale; quindi i soggetti privati devono considerare l'esposizione fiscale anche dopo la cancellazione formale.
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