Sentenza del 03/01/2022 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso Iva 2017 per euro 256.875,00. L'Agenzia delle Entrate sospendeva il rimborso eccependo la compensabilità con una cartella di pagamento relativa all'IRES 2007 (debito prefallimentare) e richiamando un credito verso la massa fallimentare. La società contestava la compensazione sostenendo che la cartella/debito non era stata ammessa al passivo della procedura fallimentare (né risultava provata l'insinuazione) e che, pertanto, l'Ufficio non poteva utilizzare quel credito in compensazione; inoltre richiamava gli effetti del concordato omologato e l'assenza di estensione delle garanzie ai crediti non ammessi.
La decisione
La Corte d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto che il credito fiscale richiamato dall'Ufficio non fosse stato inserito nella massa passiva del fallimento né insinuato nel procedimento: la cartella era iscritta a ruolo nel 2011, mentre il concordato/fallimento era precedente, e il credito Iva oggetto di rimborso era maturato nel 2017 (dopo la dichiarazione di fallimento). Pertanto la compensazione avrebbe modificato ex post la composizione della massa e violato il principio della par condicio creditorum (art. 52 l.f.) e le regole sul concordato/assunzione di terzi; è stata inoltre richiamata la giurisprudenza che esclude la possibilità di recuperare eccedenze non ammesse senza l'ordinaria insinuazione al passivo. Conseguentemente l'appello è stato respinto e l'Agenzia condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 52 legge fallimentare
il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito
Usato per riaffermare il principio della par condicio creditorum: i creditori anteriori devono partecipare al concorso e l'eventuale soddisfacimento dei crediti anteriori passa attraverso l'accertamento del passivo.
art. 56 legge fallimentare
Riferita dall'Agenzia quale norma che ammette la compensazione in ambito fallimentare; la Corte ha ritenuto il richiamo inconferente nella fattispecie perché mancavano i presupposti temporali e procedurali per applicarla.
art. 124 legge fallimentare
Richiamato in relazione all'assunzione del concordato da parte di terzi e alla retrodatazione degli effetti: la Corte ha valutato che non sussisteva l'opponibilità del credito non insinuato al terzo assuntore.
art. 135 legge fallimentare
il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento; a questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi
La Corte ha richiamato il comma per affermare che, se un credito non è stato ammesso o non è stato accertato nella procedura di concordato/fallimento, non si possono estendere le garanzie previste nel concordato per far valere quel credito in compensazione contro la massa.
art. 1243 cod. civ.
Riferito ai requisiti della compensazione (debitore/creditore reciprocamente liquidi ed esigibili); la pronuncia ha richiamato la giurisprudenza che ammette compensazione post-fallimento solo se il fatto genetico è anteriore alla dichiarazione di fallimento, cosa che nella fattispecie non si verificava.
Cass. ordinanza n. 14615/2016
Citata per il principio secondo cui eccedenze di credito non accolte nel concordato non possono essere soddisfatte automaticamente ma richiedono autonoma insinuazione al passivo o procedimento specifico; la Corte d'appello ha tratto da tale pronuncia argomenti contrari all'ammissibilità della compensazione nel caso concreto.
Cass. Sez. I, sent. n. 18915/2010
Richiamata per il principio che la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito divenga liquido dopo il fallimento, purché il fatto generatore sia anteriore alla dichiarazione di fallimento; la Corte d'appello ha ritenuto che nel caso in esame mancava tale anteriorità.
Massime di principio
- Per poter compensare un credito successivo (es. rimborso IVA) con un debito prefallimentare occorre che il credito/debito riferiscano allo stesso fatto genetico e che i requisiti della compensazione (reciprocità, liquidità, esigibilità secondo art.1243 c.c.) sussistano alla data della dichiarazione di fallimento.
- Se il debito dell'Agenzia non è stato ammesso al passivo (o non è stato accertato nella procedura di concordato/fallimento), il creditore non può utilizzare unilateralmente quel credito per compensare somme dovute al contribuente: ciò rischia di violare il principio della par condicio creditorum.
- La presenza di un concordato omologato e di pagamenti/precisazioni del credito da parte dell'Agenzia vincola la leale composizione della massa: non è ammessa una revisione ex post che modifichi la proposta accettata dai creditori senza le ordinarie procedure di insinuazione.
- Prima di opporre una compensazione in contesti concorsuali verificare le date di maturazione dei crediti, la presenza/assenza di insinuazione al passivo e l'eventuale accertamento giudiziario/ricognizione del credito in seno al fallimento o concordato.
- La giurisprudenza ammette eccezioni e casi in cui la compensazione è possibile anche se il controcredito matura dopo il fallimento, ma solo se il fatto genetico è anteriore alla dichiarazione di fallimento; in mancanza di ciò la compensazione è preclusa.
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