Sentenza del 03/01/2022 n. 25 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
RIMBORSI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La disposizione disciplina le istanze di rimborso: se l'ammontare complessivo delle richieste eccede le risorse stanziate dal comma, i rimborsi sono effettuati applicando una riduzione percentuale del 50% sulle somme dovute; una volta esaurite le risorse stanziate non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. La modifica è stata introdotta dal d.l. 20-6-2017 n.91, art.16-octies, sul comma 665 dell'art.1 della l.190/2014.
La decisione
Effetto operativo: in presenza di domande di rimborso complessivamente superiori allo stanziamento disponibile, l'amministrazione applica una decurtazione del 50% su ciascuna somma dovuta e procede ai pagamenti fino al limite delle risorse. Dopo l'esaurimento delle risorse non sono previsti pagamenti ulteriori. La norma impone quindi un tetto di spesa e una misura di riduzione generalizzata; restano possibili dubbi operativi su ordine di liquidazione e trattamento delle eccedenze qualora la riduzione non sia sufficiente a coprire tutte le richieste.
Norme richiamate
d.l. 20-6-2017 n. 91, art. 16-octies
In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi.
La norma introduce un meccanismo di contenimento della spesa: riduzione uniforme del 50% sui rimborsi quando le richieste superano lo stanziamento e blocco dei pagamenti una volta che le risorse sono esaurite.
l. 190/2014, art.1 comma 665 (nella formulazione modificata dal d.l. 91/2017)
Modifica al comma 665 dell'art.1 della legge n.190/2014 introdotta dal d.l. 20-6-2017 n.91, art.16-octies (testo come sopra).
Il comma 665, così modificato, pone limiti al rimborso mediante una riduzione percentuale e una clausola di esaurimento delle risorse; va letto come norma che disciplina la priorità tra richieste di rimborso entro il vincolo di bilancio.
Massime di principio
- Prima di effettuare pagamenti, sommare tutte le richieste e confrontare l'ammontare con lo stanziamento disponibile: la regola di applicazione del 50% scatta quando le richieste complessive eccedono le risorse.
- La riduzione del 50% va applicata in via generale alle somme dovute; gli uffici devono chiarire se l'applicazione è sul singolo rimborso o su un riparto complessivo, ma il testo richiama un taglio percentuale uniforme.
- Dopo aver applicato la riduzione, si procede ai pagamenti fino all'esaurimento delle risorse: non sono previsti pagamenti supplementari una volta esaurito il fondo.
- È necessario prevedere e pubblicare criteri amministrativi (ordine cronologico, eventuali priorità o criteri di graduazione) per gestire la liquidazione e ridurre il rischio di contenzioso derivante da applicazioni discrezionali.
- I contribuenti possono impugnare la decisione amministrativa; i profili di possibile contestazione riguardano la violazione di diritti acquisiti, discriminazioni nel riparto e mancanza di trasparenza/criteria di applicazione.
- In assenza di regole chiare, è prudente per l'amministrazione adottare un piano di liquidazione che documenti i calcoli (totale richieste, applicazione del 50%, residui) e comunichi tempestivamente agli istanti l'entità del rimborso spettante.
- Quando la riduzione del 50% non è sufficiente a coprire tutte le richieste, occorre decidere l'ordine di soddisfacimento: la norma non prevede un meccanismo pro quota ulteriore oltre la riduzione, quindi la pianificazione e la motivazione amministrativa sono fondamentali.
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