Sentenza del 03/01/2022 n. 16 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, Ipotecarie e Catastali - Contratto di locazione - Locatore che esercita attività d'impresa - Cedolare secca - Non compete - Estensione della preclusione al conduttore - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego dell'applicazione della cedolare secca sui canoni di locazione. L'ufficio aveva negato l'agevolazione invocando l'elemento che il contratto era stato stipulato con una società (conduttrice) che intendeva destinare l'immobile a esigenze abitative dei propri dipendenti, estendendo così la esclusione prevista per i locatori che esercitano attività d'impresa o professionale al caso del conduttore.
La decisione
La CTR del Lazio ha ritenuto illegittima l'estensione della preclusione al conduttore: ai sensi dell'art. 3 comma sesto del d.lgs. 23/2011 l'esclusione della cedolare secca riguarda il locatore che eserciti attività d'impresa o libera professione e non può essere estesa, per analogia in malam partem, ai requisiti del conduttore. Pertanto il rilievo che il contratto fosse concluso con una società e che l'immobile fosse destinato ai dipendenti di questa è ininfluente ai fini del diniego.
Norme richiamate
L'art. 3, comma 6 esclude l'applicazione della cedolare secca quando il locatore esercita attività d'impresa o libera professione; la norma è stata interpretata restrittivamente: l'esclusione opera in relazione alla qualità del locatore e non può essere estesa al conduttore.
Massime di principio
- L'esclusione dall'agevolazione della cedolare secca va valutata in relazione alla qualifica del locatore e non a quella del conduttore; non è ammessa un'interpretazione analogica sfavorevole che estenda il divieto al caso del conduttore.
- La presenza di una società quale conduttrice e la destinazione dell'immobile a esigenze abitative dei suoi dipendenti non sono di per sé causa di esclusione della cedolare secca a carico del locatore, salvo che il locatore stesso eserciti attività d'impresa o professionale rilevante ai sensi della norma.
- In caso di contestazione, l'Amministrazione deve dimostrare che il locatore rientra nella fattispecie di esclusione prevista dalla norma; il mero richiamo alla natura del conduttore non è sufficiente.
- L'interpretazione delle norme fiscali restrittive di benefici deve seguire il tenore letterale e sistematico della legge; non si devono applicare analogie in malam partem per estendere limiti non espressamente previsti.
- Per valutare l'applicabilità della cedolare secca occorre documentare la qualifica soggettiva del locatore; la destinazione d'uso o i soggetti conduttori possono essere rilevanti solo se richiamati espressamente dalla norma.
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