Cassazione Civile, Ordinanza n. 25983/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
Un notaio aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio gli richiedeva, quale notaio rogante di un atto di cessione immobiliare stipulato il 16 gennaio 2014 nell'ambito di un programma pubblico di edilizia economica e popolare, il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR Lazio aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile l'agevolazione dell'art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973 anche agli atti soggetti ad IVA, nonché il principio di alternatività IVA/registro. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973, per avere la CTR esteso la norma agevolativa anche agli atti soggetti ad IVA; e violazione dell'art. 40 d.P.R. 131/1986, in combinato con l'art. 32 cit., per avere la CTR ritenuto operante il beneficio fiscale anche nelle operazioni IVA sulla base del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che l'art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973, per il suo carattere di norma agevolativa di stretta interpretazione e di sistema a numerus clausus, non si applica agli atti soggetti ad IVA, non essendo tali soggetti indicati tra i beneficiari della disposizione. Ha inoltre precisato che il principio di alternatività IVA/registro non consente di estendere l'esenzione totale prevista dall'art. 32, poiché l'alternatività comporta comunque il pagamento dell'imposta d'atto, sia pure in misura fissa, mentre l'art. 32 esclude ogni tipologia di imposta ipotecaria e catastale. In conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
"Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo 3 della legge indicata nel comma precedente ... sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali"
Norma agevolativa di stretta interpretazione, applicabile solo agli atti e soggetti espressamente contemplati; non estensibile agli atti soggetti ad IVA.
art. 40, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il principio di alternatività IVA/registro non consente di trasformare in esenzione totale un regime che, per gli atti soggetti ad IVA, comporta comunque il pagamento dell'imposta d'atto in misura fissa.
artt. 2 e 10, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 347
Richiamati quale disciplina del rapporto tra IVA e imposte ipo-catastali; la Corte esclude che da tali norme si possa desumere l'estensione dell'agevolazione dell'art. 32 d.P.R. 601/1973.
Richiamato solo per dare conto della proposta del relatore e del contraddittorio regolarmente costituito.
Massime di principio
- Le agevolazioni tributarie hanno natura di stretta interpretazione e, quando il legislatore abbia predisposto un sistema di numerus clausus, non possono essere estese in via analogica a fattispecie o soggetti non espressamente contemplati.
- L'agevolazione prevista per determinati atti di trasferimento immobiliare nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica non si applica agli atti soggetti ad IVA se la norma non indica tali operazioni tra i beneficiari.
- Il principio di alternatività IVA/registro non equivale a esenzione dalle imposte ipo-catastali: esso comporta, piuttosto, che l'imposta d'atto resti dovuta, ancorché in misura fissa, salvo diversa previsione espressa di esenzione totale.
- Quando una norma agevolativa esclude ogni tipologia di imposta ipotecaria e catastale, non è possibile ricondurvi per interpretazione estensiva il diverso regime dell'alternatività IVA/registro.
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