Sentenza del 05/06/2018 n. 1837 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO TRIBUTARIO - Ricorso con reclamo - Costituzione in giudizio - Termini - Errore di calcolo - Vizio della sentenza - Remissione alla CTP - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il calcolo del termine entro il quale il contribuente doveva costituirsi in giudizio dopo la presentazione del ricorso-reclamo. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il termine dovesse essere calcolato tenendo conto della data di rigetto della proposta di mediazione da parte dell'Ufficio. La questione concerneva inoltre gli effetti dell'eventuale erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso e la possibilità di rimettere la causa al giudice di primo grado.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, nella vigente formulazione dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, il termine per la costituzione in giudizio non dipende dalla data in cui l'Ufficio rigetta la proposta di mediazione. Tuttavia, l'inammissibilità dichiarata per un erroneo calcolo del termine non costituisce un vizio tale da imporre la rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992. Spetta invece al giudice d'appello decidere direttamente la controversia nel merito, ricorrendone i presupposti.
Norme richiamate
Art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine di costituzione in giudizio a seguito di ricorso-reclamo non risente della data di rigetto della proposta di mediazione da parte dell'Ufficio.
Il termine processuale deve essere calcolato secondo la disciplina prevista dalla norma, senza prorogarlo o farlo decorrere dalla comunicazione con cui l'Ufficio respinge la proposta di mediazione.
Art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992
L'erronea declaratoria di inammissibilità dovuta al calcolo del termine di costituzione non rientra tra i casi che comportano la rimessione della causa al giudice di primo grado; il giudice d'appello deve procedere, ove possibile, alla decisione nel merito.
Massime di principio
- Nel ricorso-reclamo tributario, i termini di costituzione devono essere calcolati in base alla disciplina processuale applicabile e non alla data di rigetto della mediazione da parte dell'Ufficio.
- La comunicazione del rigetto della proposta di mediazione non riapre né modifica automaticamente il termine per la costituzione in giudizio.
- Un errore del giudice di primo grado nel dichiarare l'inammissibilità per tardiva costituzione non comporta necessariamente la rimessione della causa al primo grado.
- Quando la rimessione prevista dalla legge non è applicabile, il giudice d'appello deve esaminare direttamente il merito della controversia, se dispone degli elementi necessari.
- È essenziale verificare con precisione la decorrenza, la durata e le modalità di computo dei termini processuali tributari, poiché un errore può incidere sull'ammissibilità del ricorso.
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