Sentenza del 05/06/2018 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Novara
Procedimento - In genere - Costituzione in giudizio - Atto depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale non conforme a quello consegnato alla controparte - Ammissibilità - Effetto convalidante retroattivo - Sussistenza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha contestato l'ammissibilità della costituzione in giudizio del ricorrente, sostenendo che la copia del ricorso depositata presso la Commissione Tributaria Provinciale non fosse conforme a quella notificata alla controparte. In particolare, nella copia depositata era presente anche una richiesta di trattazione in pubblica udienza, apparentemente non contenuta nell'atto notificato. La questione riguardava quindi la conformità tra gli atti, il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La non perfetta identità formale tra la copia depositata e quella notificata non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso, quando sussiste una corrispondenza sostanziale e le difformità sono marginali, stilistiche o comunque non lesive del diritto di difesa. Anche l'aggiunta della richiesta di pubblica udienza non ha prodotto conseguenze invalidanti: l'Ufficio, avendo avuto conoscenza della richiesta, ha partecipato regolarmente all'udienza, con effetto sanante retroattivo dell'eventuale omissione di notifica. Il ricorso e lo svolgimento del giudizio sono stati pertanto ritenuti ammissibili.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la conformità tra l'atto notificato alla controparte e quello depositato in giudizio va valutata in senso sostanziale, non richiedendo necessariamente una perfetta identità materiale o grafica.
- Errori marginali, refusi o differenze stilistiche non determinano l'inammissibilità dell'atto se non incidono concretamente sul contenuto della pretesa o sulla possibilità della controparte di difendersi.
- La difformità può assumere rilievo solo quando comporta un effettivo pregiudizio al diritto di difesa o al principio del contraddittorio.
- La partecipazione effettiva della parte resistente all'udienza, dopo aver avuto conoscenza della relativa richiesta, può sanare retroattivamente l'omessa o irregolare comunicazione dell'istanza di trattazione pubblica.
- Prima di eccepire l'inammissibilità per difformità formali, occorre verificare se la controparte abbia avuto concreta conoscenza dell'atto e se abbia subito un pregiudizio processuale effettivo.
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