Sentenza del 05/06/2018 n. 65 - Comm. Trib. Prov. Asti
Prelievi soci di una s.a.s . Assenza di riscontro dalle risultanze contabili e da prove fondate delle causali negoziali - Legittima presunzione ex art. 39 c.1 lett. d D.P.R. 600di acconto o saldo di utili societari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima: i prelievi privi di adeguata causale e di prova contraria possono essere qualificati come acconti o saldi di utili societari. È stata quindi ritenuta corretta l'applicazione del metodo analitico-induttivo previsto dall'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973, con conseguente conferma della ripresa fiscale a carico dei soci.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti sostenevano che i prelievi effettuati dai soci fossero giustificati da rapporti negoziali con la società, in particolare da mutui concessi dai soci e/o da compensi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o dall'attività di amministratore. Tuttavia, le scritture contabili non indicavano causali idonee e non erano state prodotte prove concrete e attendibili dell'esistenza, della natura e dell'effettiva esecuzione di tali rapporti. L'assenza di riscontri contabili e documentali ha consentito di ritenere i prelievi collegati alla distribuzione di utili societari.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973
La disposizione consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito quando le risultanze contabili, pur formalmente esistenti, siano inattendibili o non adeguatamente supportate. Nel caso esaminato, la mancanza di causali e di documentazione idonea ha giustificato la qualificazione dei prelievi come utili societari.
Massime di principio
- I prelievi dei soci da una società devono essere accompagnati da una causale chiara, da adeguate registrazioni contabili e da documentazione che dimostri il titolo giuridico dell'operazione.
- Se il socio sostiene che le somme derivino da un mutuo, da compensi o da un rapporto di lavoro, deve fornire prova concreta del contratto, della sua effettiva esecuzione e della coerenza tra documentazione, contabilità e movimenti finanziari.
- In assenza di una giustificazione negoziale documentata, i prelievi possono essere considerati distribuzioni, acconti o saldi di utili, anche se formalmente non risultano come tali nella contabilità.
- La semplice qualificazione dell'operazione come mutuo o compenso non è sufficiente: occorrono elementi oggettivi quali contratti, delibere, buste paga, fatture, rimborsi, scritture contabili e tracciabilità dei pagamenti.
- La presunzione può essere superata dal contribuente mediante una prova specifica e attendibile dell'origine e della destinazione delle somme, non mediante mere dichiarazioni o giustificazioni generiche.
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