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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32072/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità dei motivi ex art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p., e la sostanziale riproposizione delle censure già dedotte in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello, ma i motivi di ricorso sono stati ritenuti generici e meramente ripetitivi rispetto alle doglianze già formulate in appello. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso si limitava a riprodurre i motivi di secondo grado senza una critica argomentata alle ragioni della decisione impugnata. Inoltre, sono state considerate infondate le censure sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo compiuto e non illogico richiamando la grossolana falsità dei documenti personali del presunto venditore esibiti in indagine e la mancata prova del pagamento. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute estranee al sindacato di legittimità in assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e non può consistere nella mera riproduzione delle doglianze già proposte in appello.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non contengono una critica argomentata alla sentenza impugnata e si limitano a riproporre pedissequamente le doglianze già esposte in appello.
  • La specificità dei motivi è requisito autonomo e necessario del ricorso per cassazione: la loro genericità o ripetitività impedisce il vaglio di legittimità.
  • La Corte di cassazione non può sindacare il trattamento sanzionatorio quando la valutazione discrezionale del giudice di merito è sorretta da motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.
  • La correttezza della qualificazione giuridica e dell'affermazione di responsabilità può essere confermata se la decisione di merito è sostenuta da una motivazione compiuta e razionale, come nel caso di documenti falsi e mancata prova del pagamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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