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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25059/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità. La condanna di merito già pronunciata dalla Corte d'appello è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna a due anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 7, comma 1, del D.I. n. 4 del 2019. I motivi erano due: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p.; 2) vizio di motivazione per asserita mancanza di motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione della corte territoriale era sufficiente perché ancorata a elementi ritenuti decisivi, quali modalità della condotta, gravità del danno, intensità del dolo e numerosi precedenti penali per reati gravi; quanto al secondo motivo, la motivazione di merito è stata reputata congrua e adeguata, mentre la censura del ricorrente è stata giudicata generica e non confrontata con le ragioni effettive della decisione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, D.I. n. 4 del 2019

    norma incriminatrice per il reato per cui era stata confermata la condanna; il testo non ne specifica il contenuto materiale

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti generiche; il loro diniego può essere motivato con riferimento congruo a elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colposa del ricorso

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami in modo congruo elementi concreti e rilevanti del caso, quali modalità dell'azione, gravità del danno, intensità del dolo e precedenti penali.
  • In sede di legittimità, la censura di vizio di motivazione deve confrontarsi con le effettive ragioni della decisione impugnata; una contestazione meramente generica è inidonea a scalfire la motivazione della sentenza.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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