Cassazione Penale, Sentenza n. 12194/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme che aveva dichiarato inammissibile, per genericità e difetto di legittimazione, l'atto con cui Rosa Mendicino intendeva costituirsi parte civile nel processo a carico di Carmelo Bagalà per il reato di estorsione aggravata (capo 16). La ricorrente sosteneva che si era trattato di errore del Collegio: ella era già costituita parte civile nei confronti del coimputato (concorrente nel medesimo capo) e l'atto in contestazione mirava solo ad estendere la sua costituzione anche nei confronti del concorrente Bagalà, non essendo quindi generico né privo di legittimazione
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del giudice del dibattimento, pur eventualmente censurabile nel merito, rientri nell'esercizio del potere previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.p. e non costituisca un provvedimento abnorme tale da giustificare il ricorso per Cassazione. Sul punto la Corte ha richiamato la giurisprudenza che rende inoppugnabili tali provvedimenti salvo i casi di 'abnormità' straordinaria. Ha inoltre osservato che la decisione non ha impedito alla ricorrente di esercitare l'azione civile nella sede propria. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 80, comma 1, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice del dibattimento il potere di valutare la legittimazione e la modalità della costituzione di parte civile; l'ordinanza impugnata è stata ritenuta espressione di tale potere e pertanto legittima nella forma
Norma richiamata per lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio secondo le forme previste; la decisione è stata adottata con le modalità consentite da tale articolo
Prevede la condanna alle spese e, se del caso, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto l'applicazione della sanzione economica di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U., n. 12 del 19/5/1999 (Pediconi); Sez. 2, n. 45622 del 14/9/2017 (Gervasi); Sez. 3, n. 20365 del 2/12/2020; Sez. U., n. 26 del 24/11/1999 (Magnani); Sez. U., n. 17 del 10/12/1997 (Di Battista); Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)
Confermano il principio secondo cui l'ordinanza che esclude o dichiara inammissibile la costituzione di parte civile è in linea di regola inoppugnabile; il ricorso per Cassazione è ammesso solo quando il provvedimento appaia 'abnorme', ossia straordinariamente singolare o manifestamente estraneo all'ordinamento o idoneo a bloccare il processo
Massime di principio
- L'ordinanza del giudice del dibattimento che dichiara inammissibile la costituzione di parte civile è normalmente inoppugnabile: il ricorso per cassazione è ammissibile solo se il provvedimento è 'abnorme' (singolare, estraneo all'ordinamento o che determini paralisi del processo)
- Per essere considerato abnorme un provvedimento non basta la mera illegittimità: è necessario che presenti contenuti o effetti eccezionali che lo pongano al di fuori di ogni ragionevole esercizio del potere giurisdizionale
- Il potere del giudice di valutare legittimazione e specificità dell'atto di costituzione di parte civile discende dall'art. 80 c.p.p.; decisioni in tale ambito non vietano, di regola, l'esercizio dell'azione civile nella sede competente
- Chi propone ricorso in Cassazione contro un'ordinanza di inammissibilità rischia condanne alle spese e, se il ricorso è ritenuto infondato, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Se la parte offesa è già costituita contro un coimputato, l'estensione della costituzione ad altri concorrenti va motivata con specificità: la genericità dell'atto è motivo legittimo per il giudice per dichiararne l'inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12113/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12117/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12125/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12126/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12127/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12128/2023 del 23/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →