Cassazione Civile, Ordinanza n. 13218/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico e il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei dipendenti ATA inquadrati, in sede di prima applicazione dal 1 settembre 2000, nel profilo di DSGA. I ricorrenti avevano chiesto di dichiarare illegittimi i decreti dei dirigenti scolastici che avevano determinato la loro anzianità con il criterio della c.d. temporizzazione, anziché riconoscere integralmente e immediatamente l'anzianità di servizio pregressa, di ruolo e non di ruolo, maturata prima del 10 settembre 2000. Avevano inoltre chiesto di escludere la ripetizione delle somme percepite in forza di precedenti decreti poi annullati, sostenendo che quei pagamenti erano stati legittimamente effettuati e che il recupero sarebbe stato comunque non dovuto. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 4 d.P.R. 399/1988 e 66, comma 6, CCNL comparto scuola 4 agosto 1995, per asserita applicazione retroattiva del principio della temporizzazione; 2) violazione delle medesime norme per gli effetti discriminatori del sistema, che penalizzerebbe chi ha maggiore anzianità; 3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché l'applicazione retroattiva del principio consentirebbe all'Amministrazione di recuperare somme riconosciute in precedenza per periodi anteriori alla maturazione del diritto alla restituzione e alla domanda di ripetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi perché la sentenza d'appello si è conformata all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: il trattamento economico del personale ATA inquadrato nel profilo di DSGA dal 1 settembre 2000 è disciplinato dall'art. 8 del CCNL 15 marzo 2001, che impone il criterio della temporizzazione in sede di prima applicazione. Non può quindi invocarsi il principio di parità di trattamento per ottenere l'applicazione della regola generale più favorevole del computo integrale dell'anzianità pregressa, né può parlarsi di contrasto con norme imperative o di irragionevolezza del contratto collettivo, trattandosi di disciplina speciale limitata alla fase iniziale del nuovo inquadramento. Conseguentemente è stata confermata anche la ripetibilità delle somme percepite in base ai decreti poi annullati. Nessuna pronuncia sulle spese, perché le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 d.P.R. n. 399 del 1988
è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie, perché il trattamento economico del personale inquadrato nel profilo di DSGA è disciplinato dalla norma collettiva speciale successiva
art. 66, comma 6, CCNL comparto Scuola del 4 agosto 1995
richiamato dai ricorrenti come base del diverso regime di riconoscimento dell'anzianità, ma non accolto
art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999
ha istituito il profilo professionale di DSGA cui si riferisce il successivo inquadramento di prima applicazione
art. 8 CCNL 15 marzo 2001
è la disciplina speciale applicabile al trattamento economico del personale ATA inquadrato nel profilo di DSGA in sede di prima applicazione; impone il meccanismo della temporizzazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando una disciplina collettiva speciale regola espressamente la prima applicazione di un nuovo inquadramento professionale, essa prevale sulla regola generale più favorevole relativa al computo integrale dell'anzianità pregressa.
- Nel giudizio di legittimità non è censurabile il contratto collettivo sotto il profilo della ragionevolezza o della parità di trattamento se la controversia è risolta applicando una norma speciale specificamente destinata alla fattispecie.
- La temporizzazione del trattamento economico del personale inquadrato in un nuovo profilo professionale può legittimamente comportare un riconoscimento economico non coincidente con l'intera anzianità di servizio maturata in precedenza.
- Se un decreto di ricostruzione dell'anzianità è stato annullato, le somme corrisposte in base a quel titolo possono essere considerate indebito oggettivo e, in linea di principio, essere recuperate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13170/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13179/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13199/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13201/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13204/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13209/2024 del 14/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →