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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13218/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico e il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei dipendenti ATA inquadrati, in sede di prima applicazione dal 1 settembre 2000, nel profilo di DSGA. I ricorrenti avevano chiesto di dichiarare illegittimi i decreti dei dirigenti scolastici che avevano determinato la loro anzianità con il criterio della c.d. temporizzazione, anziché riconoscere integralmente e immediatamente l'anzianità di servizio pregressa, di ruolo e non di ruolo, maturata prima del 10 settembre 2000. Avevano inoltre chiesto di escludere la ripetizione delle somme percepite in forza di precedenti decreti poi annullati, sostenendo che quei pagamenti erano stati legittimamente effettuati e che il recupero sarebbe stato comunque non dovuto. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 4 d.P.R. 399/1988 e 66, comma 6, CCNL comparto scuola 4 agosto 1995, per asserita applicazione retroattiva del principio della temporizzazione; 2) violazione delle medesime norme per gli effetti discriminatori del sistema, che penalizzerebbe chi ha maggiore anzianità; 3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché l'applicazione retroattiva del principio consentirebbe all'Amministrazione di recuperare somme riconosciute in precedenza per periodi anteriori alla maturazione del diritto alla restituzione e alla domanda di ripetizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi perché la sentenza d'appello si è conformata all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: il trattamento economico del personale ATA inquadrato nel profilo di DSGA dal 1 settembre 2000 è disciplinato dall'art. 8 del CCNL 15 marzo 2001, che impone il criterio della temporizzazione in sede di prima applicazione. Non può quindi invocarsi il principio di parità di trattamento per ottenere l'applicazione della regola generale più favorevole del computo integrale dell'anzianità pregressa, né può parlarsi di contrasto con norme imperative o di irragionevolezza del contratto collettivo, trattandosi di disciplina speciale limitata alla fase iniziale del nuovo inquadramento. Conseguentemente è stata confermata anche la ripetibilità delle somme percepite in base ai decreti poi annullati. Nessuna pronuncia sulle spese, perché le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.P.R. n. 399 del 1988

    è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie, perché il trattamento economico del personale inquadrato nel profilo di DSGA è disciplinato dalla norma collettiva speciale successiva

  • art. 66, comma 6, CCNL comparto Scuola del 4 agosto 1995

    richiamato dai ricorrenti come base del diverso regime di riconoscimento dell'anzianità, ma non accolto

  • art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999

    ha istituito il profilo professionale di DSGA cui si riferisce il successivo inquadramento di prima applicazione

  • art. 8 CCNL 15 marzo 2001

    è la disciplina speciale applicabile al trattamento economico del personale ATA inquadrato nel profilo di DSGA in sede di prima applicazione; impone il meccanismo della temporizzazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando una disciplina collettiva speciale regola espressamente la prima applicazione di un nuovo inquadramento professionale, essa prevale sulla regola generale più favorevole relativa al computo integrale dell'anzianità pregressa.
  • Nel giudizio di legittimità non è censurabile il contratto collettivo sotto il profilo della ragionevolezza o della parità di trattamento se la controversia è risolta applicando una norma speciale specificamente destinata alla fattispecie.
  • La temporizzazione del trattamento economico del personale inquadrato in un nuovo profilo professionale può legittimamente comportare un riconoscimento economico non coincidente con l'intera anzianità di servizio maturata in precedenza.
  • Se un decreto di ricostruzione dell'anzianità è stato annullato, le somme corrisposte in base a quel titolo possono essere considerate indebito oggettivo e, in linea di principio, essere recuperate.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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