Cassazione Penale, Sentenza n. 46587/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna per violazione delle forme di proposizione: l'opposizione era stata depositata sul portale PDP del Ministero della Giustizia (con ricevuta generata dal sistema) e, a titolo cautelativo, era stata inviata una PEC di cortesia all'indirizzo dell'ufficio gip-gup (diverso dall'indirizzo PEC individuato nel provvedimento del Direttore generale). Il giudice di merito aveva ritenuto inammissibile l'atto perché, secondo l'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022, le impugnazioni devono essere trasmesse telematicamente esclusivamente agli indirizzi PEC indicati dal provvedimento ministeriale; la difesa ha altresì dedotto che l'opposizione non sarebbe assimilabile ad impugnazione e che il deposito sul portale in regime transitorio fosse comunque valido.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'opposizione a decreto penale, ai fini delle formalità di deposito, è considerata atto di impugnazione e quindi soggetta alla disciplina di cui agli artt. 87 e 87-bis d.lgs. n.150/2022. In applicazione di tale disciplina e della giurisprudenza consolidata, il deposito telematico effettuato a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel provvedimento del Direttore generale determina l'inammissibilità; il deposito di una copia di cortesia ad altro indirizzo, non essendo l'indirizzo indicato nel provvedimento ministeriale, è irrilevante. Anche il richiamo al d.m. n.217/2023 è stato ritenuto inapplicabile trattandosi di atti di impugnazione. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
termine di quindici giorni per proporre opposizione al decreto penale e richiamo alle formalità previste dall'art. 582
Stabilisce il termine e il richiamo alle formalità dell'atto di impugnazione; usato per affermare che l'opposizione segue le medesime formalità di deposito delle impugnazioni.
regola le formalità di presentazione delle impugnazioni
Richiamata per collegare le formalità dell'opposizione alle modalità di deposito dell'art. 111-bis e, per le impugnazioni, alla disciplina speciale di cui agli artt. 87 e 87-bis d.lgs. 150/2022.
disciplina del deposito telematico di atti, documenti e memorie
Disciplina il deposito telematico per atti, documenti e memorie ma, per le impugnazioni, la norma rinvia alla disciplina degli artt. 87 e 87-bis del d.lgs. 150/2022 nel regime transitorio richiamato.
d.lgs. n.150/2022, artt. 87 e 87-bis
regime transitorio e obblighi di deposito telematico all'indirizzo PEC indicato dal Direttore generale; inammissibilita' se trasmesso a PEC non riferibile all'ufficio
Fissa il regime transitorio per il passaggio al deposito telematico e impone, per le impugnazioni, l'utilizzo degli indirizzi PEC indicati nel provvedimento del Direttore generale; stabilisce l'inammissibilità per trasmissione a indirizzo non riconducibile.
d.m. n.44/2011 e d.m. n.217/2023
regolamentazione dei servizi telematici (d.m.44/2011) e modifiche (d.m.217/2023)
Il d.m.217/2023 ha riguardato modifiche regolamentari limitate ad atti diversi dalle impugnazioni; pertanto non muta l'obbligo di usare gli indirizzi PEC indicati per le impugnazioni secondo il d.lgs.150/2022.
richiamato nel contesto delle cause di inammissibilità previste dal d.lgs.150/2022
Rilevato ma non determinante: indicato nel corpo normativo che regola conseguenze della trasmissione irregolare.
d.l. n.137/2020, art.24 (normativa emergenziale Covid)
disciplinava modalità telematiche emergenziali per il deposito
Giurisprudenza pregressa aveva già affermato l'inderogabilità delle modalità di deposito telematico anche nel periodo emergenziale; principio richiamato per confermare la rigidità applicativa.
Massime di principio
- L'opposizione a decreto penale, ai fini delle formalità di deposito, è considerata atto di impugnazione e segue la disciplina prevista per le impugnazioni.
- Durante il regime transitorio previsto dal d.lgs. n.150/2022, per le impugnazioni è obbligatorio trasmettere l'atto agli indirizzi PEC indicati nel provvedimento del Direttore generale; il deposito a indirizzi diversi può comportare l'inammissibilità.
- Il deposito su portale ministeriale è valido solo per le tipologie di atti espressamente indicate nel provvedimento ministeriale; verificare sempre che il portale sia quello indicato per quella specifica tipologia di atto.
- Invii 'di cortesia' o copie a indirizzi PEC non indicati nel provvedimento ministeriale non sanano la violazione formale: non fare affidamento su comunicazioni informali pubblicate sui siti degli uffici.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, conservare le ricevute di accettazione telematica e verificare preventivamente il registro degli indirizzi elettronici e il provvedimento del Direttore generale; in caso di dubbio usare le modalità espressamente consentite e tempestive.
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