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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46587/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna per violazione delle forme di proposizione: l'opposizione era stata depositata sul portale PDP del Ministero della Giustizia (con ricevuta generata dal sistema) e, a titolo cautelativo, era stata inviata una PEC di cortesia all'indirizzo dell'ufficio gip-gup (diverso dall'indirizzo PEC individuato nel provvedimento del Direttore generale). Il giudice di merito aveva ritenuto inammissibile l'atto perché, secondo l'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022, le impugnazioni devono essere trasmesse telematicamente esclusivamente agli indirizzi PEC indicati dal provvedimento ministeriale; la difesa ha altresì dedotto che l'opposizione non sarebbe assimilabile ad impugnazione e che il deposito sul portale in regime transitorio fosse comunque valido.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'opposizione a decreto penale, ai fini delle formalità di deposito, è considerata atto di impugnazione e quindi soggetta alla disciplina di cui agli artt. 87 e 87-bis d.lgs. n.150/2022. In applicazione di tale disciplina e della giurisprudenza consolidata, il deposito telematico effettuato a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel provvedimento del Direttore generale determina l'inammissibilità; il deposito di una copia di cortesia ad altro indirizzo, non essendo l'indirizzo indicato nel provvedimento ministeriale, è irrilevante. Anche il richiamo al d.m. n.217/2023 è stato ritenuto inapplicabile trattandosi di atti di impugnazione. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 461 cod. proc. pen.

    termine di quindici giorni per proporre opposizione al decreto penale e richiamo alle formalità previste dall'art. 582

    Stabilisce il termine e il richiamo alle formalità dell'atto di impugnazione; usato per affermare che l'opposizione segue le medesime formalità di deposito delle impugnazioni.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    regola le formalità di presentazione delle impugnazioni

    Richiamata per collegare le formalità dell'opposizione alle modalità di deposito dell'art. 111-bis e, per le impugnazioni, alla disciplina speciale di cui agli artt. 87 e 87-bis d.lgs. 150/2022.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    disciplina del deposito telematico di atti, documenti e memorie

    Disciplina il deposito telematico per atti, documenti e memorie ma, per le impugnazioni, la norma rinvia alla disciplina degli artt. 87 e 87-bis del d.lgs. 150/2022 nel regime transitorio richiamato.

  • d.lgs. n.150/2022, artt. 87 e 87-bis

    regime transitorio e obblighi di deposito telematico all'indirizzo PEC indicato dal Direttore generale; inammissibilita' se trasmesso a PEC non riferibile all'ufficio

    Fissa il regime transitorio per il passaggio al deposito telematico e impone, per le impugnazioni, l'utilizzo degli indirizzi PEC indicati nel provvedimento del Direttore generale; stabilisce l'inammissibilità per trasmissione a indirizzo non riconducibile.

  • d.m. n.44/2011 e d.m. n.217/2023

    regolamentazione dei servizi telematici (d.m.44/2011) e modifiche (d.m.217/2023)

    Il d.m.217/2023 ha riguardato modifiche regolamentari limitate ad atti diversi dalle impugnazioni; pertanto non muta l'obbligo di usare gli indirizzi PEC indicati per le impugnazioni secondo il d.lgs.150/2022.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    richiamato nel contesto delle cause di inammissibilità previste dal d.lgs.150/2022

    Rilevato ma non determinante: indicato nel corpo normativo che regola conseguenze della trasmissione irregolare.

  • d.l. n.137/2020, art.24 (normativa emergenziale Covid)

    disciplinava modalità telematiche emergenziali per il deposito

    Giurisprudenza pregressa aveva già affermato l'inderogabilità delle modalità di deposito telematico anche nel periodo emergenziale; principio richiamato per confermare la rigidità applicativa.

Massime di principio

  • L'opposizione a decreto penale, ai fini delle formalità di deposito, è considerata atto di impugnazione e segue la disciplina prevista per le impugnazioni.
  • Durante il regime transitorio previsto dal d.lgs. n.150/2022, per le impugnazioni è obbligatorio trasmettere l'atto agli indirizzi PEC indicati nel provvedimento del Direttore generale; il deposito a indirizzi diversi può comportare l'inammissibilità.
  • Il deposito su portale ministeriale è valido solo per le tipologie di atti espressamente indicate nel provvedimento ministeriale; verificare sempre che il portale sia quello indicato per quella specifica tipologia di atto.
  • Invii 'di cortesia' o copie a indirizzi PEC non indicati nel provvedimento ministeriale non sanano la violazione formale: non fare affidamento su comunicazioni informali pubblicate sui siti degli uffici.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, conservare le ricevute di accettazione telematica e verificare preventivamente il registro degli indirizzi elettronici e il provvedimento del Direttore generale; in caso di dubbio usare le modalità espressamente consentite e tempestive.

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