Sentenza n. 15343/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - della Deliberazione di Giunta Regionale n. 304 del 28/05/2021, pubblicata sul B.U.R.L. del 10/06/2021, recante disposizioni in materia di remunerazione alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020, nella parte in cui omette di ristorare la flessione della produzione del Pronto soccorso in ragione dell'insorgenza della pandemia da Covid-19 e ove interpretata nel senso di escludere il finanziamento dei relativi oneri; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio in seguito alla rinuncia della ricorrente, depositata e notificata alle altre parti ai sensi dell’art. 84 c.p.a., richiamando anche il principio dispositivo. Non è stata esaminata la legittimità della deliberazione né sono stati decisi i motivi di ricorso. Spese compensate per eccezionali ragioni, considerate la definizione in rito e la natura dei contrapposti interessi.
Atto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale del 28 maggio 2021 sulla remunerazione delle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020, nella parte relativa al mancato ristoro della flessione della produzione del Pronto soccorso dovuta alla pandemia da Covid-19
Esito
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha chiesto l’annullamento della deliberazione regionale, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere per avere omesso di ristorare la flessione della produzione del Pronto soccorso causata dall’insorgenza della pandemia da Covid-19 e, secondo la lettura contestata, di escludere il finanziamento dei relativi oneri. Il giudizio non è stato deciso nel merito dei motivi, poiché la ricorrente ha depositato e notificato alle altre parti una dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ritenuto che il presente giudizio si sia estinto ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a. in seguito alla dichiarazione di rinuncia al ricorso della parte ricorrente, tenuto anche conto del principio dispositivo che informa il processo amministrativo.
La rinuncia della parte ricorrente determina l’estinzione del giudizio, in coerenza con il principio dispositivo del processo amministrativo.
Tale dichiarazione di rinuncia, infatti, non solo è stata depositata in atti, ma è anche stata debitamente notificata alle altre parti del giudizio in ossequio a quanto sancito dall’articolo 84 c.p.a.;
La dichiarazione di rinuncia deve essere depositata e notificata alle altre parti del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando depositata e notificata alle altre parti secondo le forme previste dall’art. 84 c.p.a., comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in applicazione del principio dispositivo.
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