Cassazione Civile, Ordinanza n. 14806/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società, ammessa al passivo di un fallimento, aveva chiesto alla Corte d'appello l'indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata della procedura concorsuale aperta nei confronti della debitrice. La Corte territoriale aveva accolto la domanda ma aveva ridotto l'importo dell'indennizzo, applicando la diminuzione prevista dall'art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001 in ragione del numero dei creditori insinuati, superiore a cinquanta. La ricorrente ha impugnato tale statuizione deducendo violazione dell'art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001, in relazione all'art. 6 CEDU, all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che la riduzione percentuale non è applicabile alle procedure concorsuali, e in particolare al fallimento, perché la pluralità di creditori è elemento fisiologico di tale tipo di procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001, che consente la riduzione dell'indennizzo quando le parti del processo presupposto superano determinate soglie numeriche, si riferisce solo al "processo" e non può essere esteso alla "procedura concorsuale". Poiché nel caso concreto la domanda riguardava la durata irragionevole di un fallimento e la riduzione era stata applicata soltanto perché i creditori insinuati erano più di cinquanta, la Corte ha escluso la legittimità di tale diminuzione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, affinché riesamini il merito attenendosi al principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001
"la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta"
La disposizione è riferita testualmente al solo processo e non è applicabile, per estensione analogica o interpretativa, alle procedure concorsuali come il fallimento.
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
La lettura comparata con l'art. 2-bis, comma 1-bis, impone di distinguere tra "processo" e "procedura concorsuale", escludendo che la disciplina riduttiva prevista per il primo operi anche per la seconda.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
È richiamato come parametro convenzionale di tutela della ragionevole durata del processo e dell'equa riparazione.
art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU
È invocato quale ulteriore parametro convenzionale a sostegno della pretesa indennitaria.
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro costituzionale in materia di giusto processo e ragionevole durata.
art. 117 Cost.
È richiamato come parametro costituzionale di conformazione dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dalla CEDU.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione ex L. n. 89/2001, la riduzione dell'indennizzo prevista per i processi con un elevato numero di parti non si applica alle procedure concorsuali, poiché il dato numerico dei creditori è strutturale e fisiologico in tali procedimenti.
- Nel sistema della L. n. 89/2001, il termine "processo" e quello di "procedura concorsuale" non sono fungibili: una norma espressamente riferita al processo non può essere estesa alla procedura concorsuale se ciò produce una penalizzazione irragionevole del creditore ammesso al passivo.
- Quando la Corte di cassazione abbia già consolidato un'interpretazione di legittimità su una disposizione, la divergenza del giudice di merito non è sufficiente a giustificare un mutamento esegetico in assenza di argomenti idonei a superare l'orientamento consolidato.
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