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Ordinanza

Ordinanza n. 2674/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione I, che aveva sospeso gli effetti interdittivi di un provvedimento prefettizio e calendarizzato l’udienza di merito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società appellata)

Prevale il privato

La controversia

Le amministrazioni hanno proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare della società, sospendendo gli effetti interdittivi del provvedimento impugnato e fissando l’udienza di merito. Dal testo emergono deduzioni delle amministrazioni concernenti il periculum in mora; la società appellata ha evidenziato specifiche iniziative di riassetto organizzativo. Il dettaglio degli ulteriori motivi di appello non è riportato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato la misura adottata dal TAR. Ha ritenuto che, alla luce delle deduzioni delle amministrazioni sul periculum e delle specifiche iniziative di riassetto organizzativo assunte dalla società, la sospensione degli effetti interdittivi, accompagnata dalla fissazione dell’udienza di merito al 26 settembre 2026, costituisca un ragionevole componimento degli interessi contrapposti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione degli effetti di un provvedimento interdittivo può essere confermata quando il bilanciamento tra il periculum dedotto dall’amministrazione e le iniziative di riassetto organizzativo assunte dal privato renda la misura, unitamente alla rapida fissazione dell’udienza di merito, un ragionevole componimento degli interessi contrapposti.
  • La tutela cautelare può essere modulata attraverso la sospensione temporanea degli effetti interdittivi e la contestuale calendarizzazione ravvicinata del merito, così da evitare che la misura provvisoria anticipi stabilmente la definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativiPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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