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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31186/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ufficio giudiziario)

La controversia

L'istante ha domandato la rimessione del processo ad altra sede giudiziaria, deducendo fondati motivi di sospetto sull'imparzialità del giudice e prospettando un pregiudizio per il corretto svolgimento del giudizio nella sede naturale. La Corte ha però rilevato, in via preliminare, che la richiesta era stata proposta senza rispettare il termine e la forma di cui all'art. 46 c.p.p., poiché non risultava notificata alle altre parti entro sette giorni dal deposito in cancelleria. Inoltre ha ritenuto la domanda manifestamente infondata nel merito, perché fondata su mere illazioni e priva di fatti concreti idonei, anche solo in astratto, a integrare una situazione di legittimo sospetto tale da giustificare la translatio judicii.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione. Ha ritenuto assorbente la violazione dell'art. 46 c.p.p. per mancata tempestiva notifica alle altre parti, e comunque ha evidenziato che la domanda era anche manifestamente infondata nel merito, non essendo stati allegati fatti specifici idonei a fondare un legittimo sospetto sull'imparzialità del giudice. Conseguentemente ha condannato l'istante, ai sensi dell'art. 48, comma 6, c.p.p., al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.p.

    La richiesta di rimessione deve essere notificata alle altre parti entro sette giorni dal deposito in cancelleria; la mancata osservanza di tale termine determina l'inammissibilità dell'istanza.

  • art. 48, comma 6, c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione, è prevista la condanna dell'istante al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • giudice naturale precostituito per legge

    La rimessione costituisce deroga eccezionale al principio del giudice naturale e può essere ammessa solo in presenza di concreti elementi idonei a giustificare il trasferimento del processo.

Massime di principio

  • La richiesta di rimessione del processo è soggetta a rigorosi requisiti formali e il mancato rispetto dell'obbligo di notifica alle altre parti entro il termine previsto comporta l'inammissibilità dell'istanza.
  • La rimessione non può essere fondata su sospetti generici, illazioni o timori soggettivi, ma richiede l'allegazione di fatti concreti e obiettivamente verificabili, idonei a integrare una situazione di legittimo sospetto sull'imparzialità del giudice.
  • La translatio judicii è misura eccezionale e derogatoria rispetto al principio del giudice naturale precostituito per legge; pertanto è ammessa solo quando emergano ostacoli seri e concreti al sereno e corretto svolgimento del processo nella sede ordinaria.
  • La declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione comporta la condanna dell'istante al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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