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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14835/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una sanzione per accise irrogata a seguito di un versamento inferiore al dovuto rispetto alle quantità di prodotto immesse in consumo nel mese di luglio 2009. La società, esercente deposito fiscale di prodotti energetici, e il socio accomandatario avevano ottenuto l’annullamento della sanzione in primo e secondo grado. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la CTR avrebbe omesso di valutare la colpevolezza della società e che i contribuenti non avrebbero provato l’assenza di colpa; 2) violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che il socio accomandatario dovesse comunque rispondere in solido, anche se non autore materiale dell’operazione informatica che aveva causato il minor versamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la CTR aveva effettivamente valutato la colpevolezza ed escluso, in fatto, sia il dolo sia la colpa, qualificando l’errore come scusabile in ragione delle difficoltà della iniziale informatizzazione della procedura e dell’irrilevabilità immediata dell’incongruenza con i controlli automatici. La censura dell’Agenzia mirava in sostanza a una rivalutazione del merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore dei contribuenti.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso

  • artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472 del 1997

    sono stati richiamati dall’Agenzia per sostenere la responsabilità sanzionatoria della società e la necessità di valutare la colpevolezza del contribuente

  • art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997

    è stato richiamato per sostenere la responsabilità solidale del socio accomandatario per la violazione tributaria

  • art. 472 del 1997

    richiamato nel testo come disciplina delle sanzioni tributarie

Massime di principio

  • In tema di sanzioni tributarie, la colpevolezza del contribuente può essere esclusa quando il giudice di merito accerti in fatto che l’errore commesso sia scusabile, cioè privo di negligenza o superficialità, in relazione alle concrete modalità della vicenda e al contesto operativo.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste formale della censura di diritto, mira in realtà a contestare la valutazione delle prove e l’accertamento di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • La disciplina della responsabilità per violazioni tributarie va applicata alla luce dell’accertamento concreto della rimproverabilità della condotta, potendo il giudice escludere la sanzione ove la violazione risulti determinata da un errore obiettivamente spiegabile e non imputabile a colpa.
  • Quando il primo motivo di ricorso è respinto o dichiarato inammissibile, il motivo logicamente subordinato o conseguenziale può restare assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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