Cassazione Penale, Ordinanza n. 05298/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 2 luglio 2024, che aveva respinto un reclamo concernente le modalità di esecuzione dei colloqui. Nel ricorso è stata dedotta una sola censura di violazione di legge. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, rilevando che l'interpretazione adottata dal Tribunale di sorveglianza era conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
“in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono manifestamente infondate, specie se la decisione impugnata si allinea agli indirizzi consolidati della Corte di cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue altresì, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Come è indicizzato
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