Cassazione Penale, Sentenza n. 11780/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 26/06/2023 che aveva confermato la condanna per appropriazione indebita. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla presunta mancanza dell'elemento soggettivo (sosteneva di essere mero prestanome, analfabeta e privo di comprensione delle proprie azioni, quindi senza adesione psicologica al fatto e senza appropriazione) e contestava l'entità della pena e la valutazione sulla non esiguità del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi: il ricorso riproduceva in larga parte le censure già proposte in appello senza una critica puntuale alle argomentazioni che avevano determinato il rigetto in sede di merito. La Corte ha inoltre richiamato elementi fattuali che dimostravano la partecipazione del ricorrente (conclusione del contratto di locazione dei beni e ricezione degli stessi) e ha confermato la valutazione sulla non esiguità del danno (canoni mensili non pagati pari a C 675,33 ciascuno). Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, rilevata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art.23, comma 8 (conv. legge 18 dicembre 2020, n.176)
Norma che ha consentito la trattazione scritta (procedura "cartolare") del ricorso in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale, applicata nel procedimento.
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, art.94, comma 2
Richiamato per la disciplina procedurale collegata alla trattazione scritta ed agli effetti del decreto-legge citato.
Codice di procedura penale, art.420, comma 3-ter e art.484, comma 2-bis
Stabilisce che, quando il difensore ha rappresentato l'imputato nel corso del giudizio di primo grado e l'imputato è stato presente, non era necessario un nuovo mandato difensivo dopo la sentenza impugnata; la presenza rilevata rendeva il giudizio in appello compatibile con la trattazione cartolare.
Codice di procedura penale, art.616
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie (a favore della cassa delle ammende) in caso di impugnazione inammissibile, quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 23014/2021 e altre richiamate)
Costante orientamento secondo cui sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure d'appello senza una critica puntuale e senza confrontarsi con le argomentazioni che hanno giustificato il rigetto in sede di merito.
Massime di principio
- La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando esso è generico: ripetere le censure già proposte in appello senza confutare specificamente la motivazione che le ha respinte è insufficiente.
- In ricorso per violazione dell'elemento soggettivo (dolo) è necessario fornire elementi concreti che contraddicano le considerazioni fattuali del giudice di merito; la semplice affermazione di essere "prestanome" o analfabeta, senza prove o argomentazioni specifiche, non supera il vaglio di ammissibilità.
- La partecipazione materiale (es. conclusione di contratti, ricezione di beni) può essere valutata dal giudice come indizio rilevante della responsabilità, anche quando si contesti il dolo.
- Nelle procedure di cassazione, in presenza di trattazione scritta ammessa dalle norme emergenziali e successive modifiche, la mancata richiesta di discussione orale e la trattazione "cartolare" è legittima; il difensore non necessita di nuovo mandato se l'imputato è stato considerato presente e rappresentato nei gradi precedenti in base agli artt. citati.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa nella determinazione della causa, il ricorrente può essere condannato non solo al pagamento delle spese, ma anche a una somma a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), quindi è importante valutare la fondatezza e la precisione delle censure prima di proporre impugnazioni.
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