Cassazione Civile, Ordinanza n. 33433/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva richiesto imposte di registro, ipotecaria e catastale su un atto qualificato dalle parti come contratto di affitto relativo a un terreno di proprietà di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., destinato alla costruzione di un impianto fotovoltaico. L'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato il negozio come concessione di diritto reale di superficie, ritenendo che le caratteristiche dell'atto fossero incompatibili con la causa tipica del contratto di affitto/locazione. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso della società; la CTR Lazio aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di valorizzare le anomalie dell'atto rispetto alla causa tipica dell'affitto/locazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato oggetto di rituale rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese processuali, rilevando l'adesione della parte controricorrente sul punto. È stato anche escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale misura non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
La censura era formulata come vizio di violazione di legge in sede di legittimità.
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato quale parametro per la qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro.
Richiamato in relazione alla nozione di diritto di superficie.
Richiamato in relazione agli effetti e alla disciplina del diritto di superficie.
Richiamato per la qualificazione e autonomia contrattuale.
Richiamato come norma definitoria della locazione.
Richiamato tra le norme proprie della locazione.
Richiamato tra gli obblighi del conduttore.
Richiamato tra gli obblighi di restituzione del conduttore.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'affitto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha affermato che l'ulteriore contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, le spese possono essere integralmente compensate se vi è adesione della controparte sulla compensazione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente nei giudizi di impugnazione non è dovuto quando il ricorso per cassazione sia definito per rinuncia, perché la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33338/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33339/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33340/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33342/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33343/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33344/2023 del 30/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →