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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33433/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva richiesto imposte di registro, ipotecaria e catastale su un atto qualificato dalle parti come contratto di affitto relativo a un terreno di proprietà di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., destinato alla costruzione di un impianto fotovoltaico. L'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato il negozio come concessione di diritto reale di superficie, ritenendo che le caratteristiche dell'atto fossero incompatibili con la causa tipica del contratto di affitto/locazione. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso della società; la CTR Lazio aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di valorizzare le anomalie dell'atto rispetto alla causa tipica dell'affitto/locazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato oggetto di rituale rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese processuali, rilevando l'adesione della parte controricorrente sul punto. È stato anche escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale misura non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, le spese possono essere integralmente compensate se vi è adesione della controparte sulla compensazione.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente nei giudizi di impugnazione non è dovuto quando il ricorso per cassazione sia definito per rinuncia, perché la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoLocazione abitativa
RamiTributiContratti
IstitutiNullità

Testo integrale

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