Cassazione Penale, Sentenza n. 16388/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di remissione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Modena (17/02/2023) per reato di cui agli artt. 56, 110 e 629 c.p.; dedotta mancanza assoluta di conoscenza dell'esercizio dell'azione penale e della pronuncia di condanna perché, dopo aver dichiarato domicilio a Sassuolo e nominato difensore di fiducia, l'istante si era trasferito in altra città e poi era stato detenuto in Slovenia, senza aver ricevuto notifiche ufficiali né comunicazioni dal difensore
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato il rigetto della remissione in termini da parte della Corte di appello di Bologna, ritenendo che il ricorrente non abbia fornito prova sufficiente e rigorosa delle circostanze ostative all'impugnazione entro i termini: mancata certezza sulla perfezione della notifica (dies a quo), documentazione insufficiente e non tradotta relativamente alla detenzione all'estero, e omissione della comunicazione del cambiamento di domicilio e mancati contatti col difensore (presunzione di conoscenza del processo). Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (il testo fornito è troncato nella parte finale: "euro tre...")
Norme richiamate
art. 56, art. 110, art. 629
Norme relative al reato contestato (tentativo, concorso e rapina) indicate quali fattispecie di condanna ma non oggetto diretto di interpretazione nel provvedimento impugnato
Disciplina la trattazione scritta: la causa è stata istruita con trattazione scritta ai sensi di tale norma
La restituzione nel termine per proporre impugnazione (remissione in termini) può essere concessa se l'imputato prova di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa; la Corte richiede prova rigorosa di tali condizioni
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 11, comma 1, lett. b), n. 1 (che ha introdotto art. 175 comma 2.1 cod. proc. pen.)
Richiamato come fonte dell'istituto della restituzione in termine previsto dall'art. 175 comma 2.1; la Corte applica i criteri di prova ivi previsti
Processo celebrato in assenza dell'imputato: la Corte rileva che la nomina di difensore di fiducia durante le indagini è elemento dal quale desumere la conoscenza del processo da parte dell'imputato
Obbligo di comunicazione del mutamento del domicilio dichiarato agli organi procedenti; l'inosservanza rileva come elemento che esclude l'incolpevolezza dell'ignoto processo
Norma sulla liquidazione delle spese nel giudizio di cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma da versare alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La remissione in termini (restituzione del termine per impugnare) richiede prova rigorosa e documentata che l'imputato non ha avuto conoscenza del giudizio e che l'assenza di impugnazione è stata senza sua colpa; l'onere probatorio grava sull'istante
- La nomina di un difensore di fiducia nelle indagini o in fase precedente alla decisione può essere ritenuta presunzione di conoscenza del processo da parte dell'imputato: ciò impone all'imputato l'obbligo di mantenere contatti con il difensore per informarsi sull'andamento del procedimento
- Il semplice allegare documenti stranieri attestanti una detenzione all'estero non è sufficiente: serve documentazione completa, chiara, tradotta ove necessario, e idonea a provare la durata effettiva dell'impedimento
- La mancata comunicazione del cambiamento di domicilio agli organi di polizia giudiziaria o l'inerzia informativa verso il difensore possono essere valutate come colpa dell'imputato e precludere il riconoscimento della remissione in termini
- In caso di dubbi sulla perfezione della notifica (dies a quo per i termini), l'onere di fornire elementi certi circa il momento da cui decorrono i termini è a carico di chi invoca la mancata conoscenza
- In situazioni analoghe è consigliabile: 1) mantenere contatti periodici con il difensore; 2) comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di domicilio alle autorità competenti; 3) reperire e depositare certificati ufficiali (con traduzione giurata, se esteri) che attestino periodi di detenzione o impossibilità oggettiva; 4) presentare l'istanza di remissione in termini tempestivamente non appena viene a conoscenza dell'atto; 5) documentare con precisione le ragioni dell'impossibilità di impugnare nei termini
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