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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26494/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata della Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna di un imputato per evasione. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: i primi, il secondo, il terzo e il quinto erano diretti, secondo la Corte, a ottenere una nuova lettura delle risultanze probatorie e una ricostruzione alternativa della vicenda, senza confrontarsi in modo effettivo con gli elementi di prova già valutati dal giudice di merito; il quarto motivo riguardava invece il trattamento sanzionatorio ed è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione sulla pena era considerata sufficiente, non illogica e adeguatamente confrontata con le deduzioni difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi principali sollecitassero un non consentito riesame del merito e una diversa valutazione del materiale probatorio, a fronte di una motivazione della Corte territoriale globale, logica e puntualmente argomentata. Quanto al motivo sulla pena, lo ha reputato manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Indicato come norma incriminatrice del reato per cui vi era stata condanna in appello, ossia evasione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura degli elementi probatori né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito con una diversa versione alternativa, quando la decisione impugnata sia sorretta da una valutazione globale delle prove e da motivazione logica e puntuale.
  • Il motivo di ricorso che investe il trattamento sanzionatorio è infondato quando la decisione di merito sia supportata da una motivazione sufficiente, non manifestamente illogica e abbia considerato le deduzioni difensive.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano realmente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata e si limitano a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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