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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25998/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il condannato aveva chiesto la liberazione anticipata per il semestre 18 gennaio 2022 - 18 luglio 2022, in relazione alla pena in esecuzione, deducendo in sede di reclamo e poi di ricorso per cassazione un vizio di motivazione del provvedimento di rigetto. In particolare, sosteneva che nel periodo considerato gli fossero stati concessi permessi e che avesse svolto regolare attività lavorativa. Il Tribunale di sorveglianza aveva però confermato il diniego del Magistrato di sorveglianza. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali deduzioni perché ha rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dal condannato dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso proveniente dalla casa circondariale era sottoscritto soltanto dal condannato, l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    salvo che la parte non vi provveda personalmente

    La disposizione, come modificata dalla l. n. 103/2017, richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; è stata richiamata la soppressione dell'inciso che prima consentiva la sottoscrizione personale della parte.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura quando il vizio è rilevabile ictu oculi.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. sopprimendo l'inciso che permetteva alla parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione in materia penale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte non è più sufficiente.
  • Quando il ricorso per cassazione risulta sottoscritto solo dalla parte e non dal difensore abilitato, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità di procedura.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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