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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37732/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti contestavano la motivazione e la valutazione probatoria della Corte d'appello in relazione a: 1) la presunta "distrazione" di 246.703,59 euro tramite fatture e pagamenti tra Giago Land s.r.l. e BZ Service (sostenevano l'esistenza di un giro di fatture per operazioni inesistenti, con assenza di reale passaggio di denaro); 2) l'utilizzo di somme per il pagamento dei canoni di locazione e la mancata prova dell'effettivo esborso da parte della fallita; 3) l'affermazione della responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e l'attribuzione di tale responsabilità a ciascuno dei ricorrenti (tra cui la contestazione della qualifica di "amministratore di fatto" per Dall'Ara); 4) vizi della motivazione sul trattamento sanzionatorio (aggravanti, recidiva, durata pene accessorie) e sulla quantificazione delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, in più parti, i gravami diretti ad evidenziare l'omessa risposta della Corte d'appello alle specifiche censure circa il presunto giro di fatture e l'assenza di prova della distrazione dei pagamenti (anche relativi ai canoni di locazione). Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'affermazione di responsabilità per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale nei confronti di entrambi i ricorrenti, rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Quanto al resto, la Cassazione ha rigettato o dichiarato infondati vari motivi: ha confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale nei confronti dei ricorrenti nella veste di amministratori di fatto, ha dichiarato inammissibile il motivo sulla recidiva proposto da Pace per mancata impugnazione in appello, e ha lasciato assorbiti o non decisi altri profili relativi a statuizioni civili e trattamento sanzionatorio; in sintesi decisione parzialmente accolta con annullamento limitato e rinvio, resto respinto.

Norme richiamate

  • regio decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 219, comma 2, n. 1

    art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942

    norma richiamata per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta (distrattiva/ documentale); la Cassazione conferma che la fattispecie patrimoniale deve essere adeguatamente provata e che la mancata risposta ai rilievi sulla esistenza di fatture per operazioni inesistenti legittima l'annullamento

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato per dichiarare inammissibile il motivo relativo alla recidiva posto che la questione non era stata tempestivamente impugnata in appello

Massime di principio

  • Il giudice d'appello è tenuto a confrontarsi espressamente e motivatamente con le censure concrete formulate dalle parti: l'omessa risposta a censure specifiche relative alla prova primaria (es. esistenza di fatture/bonifici) può comportare annullamento per carenza di motivazione.
  • Nei reati fallimentari la qualificazione e l'esistenza di fattispecie complesse (es. giro di fatture per operazioni inesistenti) richiedono una valutazione documentale esplicita; se la Corte d'appello attribuisce distrazione di risorse deve indicare chiaramente gli elementi che provano il reale passaggio di denaro e l'utilizzo per finalità estranee alla società.
  • La Cassazione non procede a rivalutare il merito probatorio (non riconsidera le deposizioni se non per profili di manifesta illogicità o omessa valutazione): tuttavia verifica che il giudice di merito abbia affrontato le obiezioni probatorie principali.
  • La qualifica di "amministratore di fatto" comporta l'assoggettamento ai doveri dell'amministratore di diritto: chi svolge di fatto funzioni gestorie può essere ritenuto responsabile per le omissioni contabili e le condotte penalmente rilevanti ad esse connesse.
  • Motivi non sollevati nel grado di merito (es. contestazione della recidiva in appello) possono rendere i corrispondenti censure inammissibili in cassazione.

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