Cassazione Civile, Ordinanza n. 25444/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Una persona fisica aveva agito contro l'azienda sanitaria locale per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da due interventi chirurgici eseguiti in ospedale. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo un danno biologico del 65% e liquidando oltre 800.000 euro. In appello, dopo una nuova consulenza tecnica d'ufficio, la corte territoriale aveva ridotto il risarcimento a circa 465.000 euro, ma aveva anche condannato l'attore, risultato sostanzialmente vittorioso sulla responsabilità, a rifondere integralmente le spese del secondo grado all'azienda sanitaria, ponendo a carico di quest'ultima solo le spese della CTU. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza di appello con tre motivi: (1) nullità o omesso esame per mancata risposta alle critiche dei consulenti di parte sulla misura dei postumi biologici e quindi sulla quantificazione del danno; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul danno emergente, che in primo grado era stato richiesto per spese terapeutiche, consulenza di parte e mediazione; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la corte d'appello posto le spese del secondo grado a carico della parte vittoriosa, nonostante il gravame fosse stato accolto solo parzialmente e la soccombenza sostanziale fosse dell'azienda sanitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la corte d'appello avesse legittimamente aderito per relationem alla CTU d'ufficio e che non vi fosse omessa pronuncia sul danno emergente, poiché non risultava una rituale riproposizione della domanda in appello. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il giudice di merito aveva erroneamente condannato alle spese del secondo grado la parte che era risultata complessivamente vittoriosa, mentre la reale soccombenza era dell'azienda sanitaria appellante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è invocato come parametro per dedurre la nullità della sentenza per motivazione o omessa pronuncia
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
la censura di nullità per difetto di motivazione è stata ritenuta infondata perché la corte d'appello aveva aderito alla CTU
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame non sussiste quando il giudice di merito aderisce alla consulenza tecnica d'ufficio e supera implicitamente le critiche di parte
l'omessa pronuncia su una domanda richiede che la domanda sia stata ritualmente proposta e riproposta; nel caso concreto ciò non risultava
richiamato per la pretesa riproposizione delle domande non accolte in primo grado, ma il motivo è stato ritenuto non supportato dagli atti di appello
le spese seguono la soccombenza complessiva; l'accoglimento solo ridotto di una domanda unica non consente di porre le spese a carico della parte sostanzialmente vittoriosa
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione delle regole sulla liquidazione delle spese
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato subordinatamente per il vizio processuale relativo alle spese
la compensazione totale o parziale può essere disposta in presenza dei presupposti di legge, ma non la condanna della parte vittoriosa alle spese in favore della soccombente in caso di mera riduzione del quantum
Massime di principio
- Quando il giudice di merito recepisce integralmente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, la motivazione per relationem è sufficiente e non integra né nullità della sentenza né omesso esame, purché la CTU dia conto delle contestazioni delle parti.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede che la domanda sia stata effettivamente mantenuta viva nel grado di appello con una rituale riproposizione; la semplice presenza della pretesa in primo grado non basta se dagli atti di appello non emerge una specifica censura.
- In tema di spese processuali, va considerata la soccombenza complessiva e non la sola variazione quantitativa della condanna: la riduzione del risarcimento su una domanda unitaria non configura reciproca soccombenza e non giustifica la condanna della parte globalmente vittoriosa al rimborso delle spese alla controparte.
- L'assetto delle spese deve essere coerente con l'esito finale della lite; se l'appello incide solo sul quantum ma lascia ferma la responsabilità dell'appellante, la soccombenza resta prevalentemente a carico dell'appellante stesso.
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