Cassazione Penale, Sentenza n. 35038/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello avverso il rifiuto di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava l'utilizzabilità dei flussi comunicativi scambiati sulla piattaforma criptata SkyEcc, acquisiti dall'autorità giudiziaria francese e trasmessi all'Italia mediante ordine europeo di indagine (EIO). I difensori deducevano: 1) che tali acquisizioni dovessero essere ricondotte alla disciplina delle intercettazioni italiane (quindi soggette a controllo pieno dell'autorità giudiziaria italiana); 2) l'omessa notifica prevista dall'art. 31 della direttiva 2014/41/UE avrebbe reso inutilizzabili le prove per violazione del giudice naturale e del diritto di difesa; 3) la difesa sarebbe stata privata degli elementi necessari (dati grezzi, chiavi, verbali tecnici) per esercitare un controllo effettivo sulla legittimità e integrità delle acquisizioni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: a) le comunicazioni già acquisite e decriptate dallo Stato estero e richieste tramite ordine europeo di indagine rientrano nella disciplina della circolazione delle prove (artt. 238, 270 c.p.p. e 78 disp. att.), non nell'art. 234‑bis c.p.p. sulle intercettazioni; pertanto l'acquisizione mediante EIO da parte del pubblico ministero italiano è legittima senza preventiva autorizzazione del giudice italiano; b) l'assenza di notifica ex art. 31 direttiva 2014/41 non determina automaticamente inutilizzabilità: il giudice italiano può sindacare la questione in ogni stato e grado del giudizio ed escludere le prove solo se emerge che il loro uso violerebbe diritti fondamentali (incombe sulla parte interessata l'onere di allegare e provare tale violazione); c) l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo o alle chiavi non implica, salvo specifiche allegazioni contrarie, un rischio di alterazione dei contenuti decriptati; d) nel caso concreto le intercettazioni erano state eseguite per reati (narcotraffico, associazione a delinquere) per i quali l'ordinamento italiano ammette le captazioni, quindi il giudice legittimamente le ha ritenute utilizzabili.
Norme richiamate
Direttiva 2014/41/UE (art. 31)
"Se, ai fini del compimento di un atto di indagine, l'intercettazione di telecomunicazioni è autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro... lo Stato membro di intercettazione ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro notificato..."
Stabilisce l'obbligo di notifica quando l'indirizzo di comunicazione è usato in altro Stato membro; tuttavia l'interpretazione della Corte e della Cassazione limita il controllo dello Stato notificato alla verifica se l'intercettazione sarebbe ammessa in un "caso interno analogo" e non impone un controllo completo di conformità alla disciplina interna dello Stato richiedente.
Direttiva 2014/41/UE (art. 14, par. 7)
Secondo la CGUE, impone al giudice nazionale di escludere informazioni/prove se la persona non può svolgere efficacemente osservazioni su di esse e tali elementi influiscono preponderantemente sulla valutazione dei fatti; la Corte di Cassazione richiede però specifiche allegazioni probatorie per escludere l'utilizzabilità.
D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (art. 24, commi 1-3)
"Quando è disposta, senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione ... il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente al giudice per le indagini preliminari la notificazione... Il giudice per le indagini preliminari ordina l'immediata cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale... le intercettazioni non sono consentite..."
Il recepimento italiano prevede un sindacato limitato del giudice italiano: controllo astratto sull'ammissibilità dell'intercettazione rispetto al tipo di reato consentito nell'ordinamento interno, non un riesame integrale della legalità dell'acquisizione effettuata all'estero.
Codice di procedura penale (artt. 238, 270 e art. 234-bis)
La Corte distingue tra disciplina delle intercettazioni (art. 234-bis e relativa cooperazione) e la circolazione delle prove tra procedimenti (artt. 238 e 270): le comunicazioni già acquisite e decriptate all'estero transitano come prove tra procedimenti e si disciplinano secondo la circolazione delle prove.
Codice di procedura penale (artt. 266, 266-bis, 267)
Richiamati come limiti/parametri nazionali per valutare se un'intercettazione è ammessa per quel tipo di reato; l'art.24 d.lgs. 108 rinvia ai presupposti penalistici (artt. 266 e 266-bis) ma non ai più ampi requisiti di ammissibilità dell'art. 267.
Costituzione italiana (artt. 11 e 117 richiamati)
Riferimento ai vincoli costituzionali e al principio di reciprocità; la Corte ritiene che la diversa ampiezza del sindacato non configuri automaticamente questione di legittimità costituzionale perché la regolazione rispetta il principio di mutuo riconoscimento.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (Causa C-670/22, sentenza 30/04/2024)
La CGUE ha precisato che l'art.31 mira a tutelare la sovranità e i diritti nello Stato notificato e ha riconosciuto il potere del giudice nazionale di limitare l'uso delle intercettazioni se ne deriva pregiudizio ai diritti fondamentali; tuttavia non ha definito un sindacato giudiziale integrale.
Cassazione, Sezioni Unite n. 23755 e n. 23756 del 29/02/2024
Le Sezioni Unite hanno stabilito che le comunicazioni già acquisite e decriptate dallo Stato estero e richieste tramite EIO rientrano nella disciplina della circolazione delle prove e che l'utilizzabilità va esclusa solo se l'uso violerebbe diritti fondamentali; hanno inoltre chiarito che l'acquisizione tramite EIO non richiede preventiva autorizzazione del giudice italiano.
Massime di principio
- Le comunicazioni già acquisite e decriptate da un'autorità estera e richieste via ordine europeo di indagine si considerano "prove circolanti" tra procedimenti e non sono sottoposte integralmente alla disciplina italiana delle intercettazioni.
- L'EIO per ottenere contenuti decriptati non richiede, di regola, una preventiva autorizzazione del giudice italiano: il pubblico ministero può richiederne l'acquisizione.
- L'omessa notifica prevista dall'art. 31 Direttiva 2014/41 non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni; il giudice italiano può sindacare la questione e deve escludere le prove solo se l'uso comporterebbe una violazione dei diritti fondamentali, onere probatorio a carico della difesa.
- L'accesso a dati tecnici (algoritmi, chiavi) non è in sé condizione per escludere l'utilizzabilità delle conversazioni decriptate: l'integrità del contenuto è presunta a meno di specifiche e concrete allegazioni di alterazione.
- Quando l'intercettazione all'estero richiede assistenza tecnica dello Stato notificato (situazione diversa), il controllo di legittimità da parte dello Stato notificato è più penetrante; la disciplina distingue chiaramente i due casi.
- In situazioni analoghe la strategia difensiva deve concentrarsi su allegazioni e prove specifiche circa la violazione dei diritti fondamentali, l'alterazione o l'irrimediabile incomunicabilità di elementi essenziali (dati grezzi, verbali tecnici), perché la semplice mancanza di documentazione formale di notifica non è sufficiente di per sé.
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