Cassazione Penale, Ordinanza n. 17472/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. in relazione ai reati definiti da sei sentenze richiamate nel provvedimento. Sosteneva, in sostanza, che i diversi episodi dovessero essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso. La Corte rileva però che l'ordinanza impugnata aveva escluso la continuazione evidenziando la diversità dei reati, l'ampiezza dell'arco spazio-temporale in cui erano stati commessi e la specifica ricostruzione del contesto dei singoli fatti; il ricorso non si confronta in modo puntuale con tali argomenti e si limita a riproporre censure già esaminate e disattese.
Norme richiamate
Norma invocata per ottenere il riconoscimento della continuazione in executivis tra reati oggetto di diverse sentenze di condanna.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
Massime di principio
- In tema di continuazione in fase esecutiva, la verifica dell'unicità del disegno criminoso è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo se privo di adeguata motivazione.
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione deve allegare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare un progetto criminoso unitario; non bastano la contiguità cronologica dei fatti o l'analogia tra i titoli di reato.
- La diversità dei reati, unita a un significativo arco spazio-temporale tra i fatti e alla loro autonoma descrizione nei singoli provvedimenti, può legittimare il diniego della continuazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con le rationes decidendi del provvedimento impugnato e si limita a riproporre doglianze già esaminate e disattese.
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