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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12994/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Gli eredi di una lavoratrice deceduta hanno proposto regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza del tribunale che aveva dichiarato la litispendenza. Secondo i ricorrenti, il giudice avrebbe erroneamente applicato l'art. 39 c.p.c. in una situazione in cui esisteva già un altro giudizio tra le medesime parti, ma pendente presso lo stesso ufficio giudiziario e ormai articolato in gradi diversi. Hanno quindi chiesto che fosse dichiarata l'erroneità della pronuncia di litispendenza e che il giudizio proseguisse davanti al tribunale che aveva emesso l'ordinanza impugnata. Il Procuratore generale aveva invece chiesto l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto che non vi fosse litispendenza in senso tecnico, perché la controversia non era tra procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, ma riguardava una causa già radicata presso lo stesso ufficio e successivamente proseguita in gradi diversi. Di conseguenza ha escluso l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. e del richiamo al precedente delle Sezioni Unite invocato a sostegno della decisione impugnata. Ha quindi accolto il ricorso, cassato l'ordinanza e disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al tribunale.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    non si applica alla situazione descritta, perché non ricorre una litispendenza in senso tecnico tra giudizi pendenti davanti a uffici diversi; nella specie operano piuttosto le regole sulla riunione di cause.

  • art. 40 c.p.c.

    è richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ne fa applicazione diretta, valorizzando invece l'assenza dei presupposti della litispendenza.

  • art. 295 c.p.c.

    è richiamato dai ricorrenti, ma non risulta decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 324 c.p.c.

    è richiamato dai ricorrenti, ma non è oggetto di autonoma applicazione nella decisione.

Massime di principio

  • La litispendenza in senso tecnico presuppone la contemporanea pendenza di cause identiche dinanzi a uffici giudiziari diversi; se la controversia resta incardinata nello stesso ufficio e procede in gradi diversi, non opera l'art. 39 c.p.c.
  • Quando non ricorrono i presupposti della litispendenza, il giudice non può dichiararla e deve invece valutare gli strumenti processuali appropriati alla situazione concreta, come le regole sulla riunione delle cause.
  • Il regolamento di competenza è fondato se il giudice ha applicato una disciplina processuale non pertinente alla reale struttura della pendenza del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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