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Sentenza

Sentenza del 10/11/2016 n. 5790 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Coassicurazione - Clausola di delega - Esenzione IVA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le prestazioni svolte dall'impresa delegata in qualità di mandataria delle imprese deleganti rientrano nell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, primo comma, n. 9, del d.P.R. 633/1972. La medesima esenzione si applica, a maggior ragione, quando la delegataria assume il rischio assicurativo e gestisce direttamente il contratto, poiché tale attività è qualificabile come attività assicurativa esente da IVA.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento IVA delle prestazioni svolte dall'impresa assicuratrice delegataria nell'ambito di un contratto di coassicurazione. La clausola di delega attribuisce normalmente a una delle imprese un mandato con rappresentanza per gestire i rapporti con l'assicurato e, se necessario, per agire o resistere in giudizio per conto delle imprese deleganti. Occorre quindi stabilire se tali attività costituiscano prestazioni imponibili oppure attività esenti da IVA. Il testo precisa inoltre che, quando la delegataria non si limita a svolgere attività gestorie nell'interesse delle altre imprese, ma assume anche il rischio e gestisce il contratto assicurativo, l'attività deve essere qualificata come attività assicurativa.

Norme richiamate

  • Art. 10, primo comma, n. 9, d.P.R. 633/1972

    Le prestazioni che l'impresa delegata svolge nella sua veste di mandataria delle deleganti rientrano nella previsione di cui all'art. 10, primo comma, n. 9, d.P.R. 633/1972 e, come tali, sono esenti da IVA.

    La norma è interpretata nel senso che le prestazioni di mandato e gestione svolte dalla compagnia delegataria nell'ambito della coassicurazione sono esenti da IVA, purché siano funzionalmente collegate alla gestione dei rapporti assicurativi. L'esenzione opera anche quando la delegataria assume direttamente il rischio e gestisce il contratto, trattandosi in tal caso di attività assicurativa.

Massime di principio

  • Nella coassicurazione ciascuna impresa mantiene un autonomo rapporto assicurativo con l'assicurato e risponde soltanto nei limiti della propria quota.
  • La clausola di delega normalmente attribuisce alla compagnia delegataria un mandato con rappresentanza per la gestione dei rapporti con l'assicurato e per la trattazione dei sinistri.
  • Le attività di gestione, rappresentanza e liquidazione svolte dalla delegataria per conto delle altre compagnie possono beneficiare dell'esenzione IVA prevista per i servizi assicurativi e connessi.
  • La qualificazione ai fini IVA dipende dalla sostanza dell'attività svolta: se la delegataria gestisce il rapporto assicurativo o assume il rischio, l'attività è assicurativa ed esente; non è decisiva la sola forma contrattuale utilizzata.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare il contenuto concreto della clausola di delega, l'eventuale assunzione del rischio e il collegamento delle prestazioni con il contratto assicurativo.

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