Cassazione Penale, Ordinanza n. 00574/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva affermato la responsabilità per il reato contestato, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 7 febbraio 2025, censurando la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di rapina. Il ricorso mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova ricostruzione fattuale in sede di legittimità e perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua e logico-giuridicamente corretta.
Norme richiamate
La norma è richiamata come titolo del reato per cui è intervenuto il giudizio di responsabilità; la Corte non affronta questioni interpretative sulla fattispecie incriminatrice, ma solo la censura contro la motivazione di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre censure che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove, secondo criteri diversi da quelli seguiti dal giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello e già specificamente disattese con motivazione congrua e logicamente coerente.
- Quando la sentenza di merito dà conto in modo logico e giuridicamente corretto delle ragioni del convincimento, la critica che non attacchi specificamente tali argomentazioni ma miri soltanto a opporne altre è inammissibile in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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