Sentenza del 11/12/2020 n. 28251 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI relativo al 2009 per parziale versamento dell'imposta su numerose unita' abitative realizzate dalla societa' nell'ambito di edilizia agevolata. La CTR aveva annullato l'accertamento ritenendo che nel 2009 gli immobili fossero privi di certificato di agibilita' (rilasciato nel 2011), non utilizzati fino al 2012, e che il ritardo fosse imputabile al Comune; la CTR aveva altresi' ritenuto applicabile l'aliquota agevolata per canoni concordati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ma accolto gli altri: ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso della societa' contribuente. Ha affermato che per l'assoggettamento all'ICI e' sufficiente l'iscrizione al catasto (avvenuta nel 2008) e che l'assenza del certificato di agibilita' non esclude il presupposto impositivo. Ha inoltre ritenuto che la riduzione prevista dall'art. 8 D.Lgs. 504/1992 richieda la richiesta del contribuente salvo che il Comune fosse già a conoscenza dell'inagibilita' (circostanza non verificata per il 2009) e che l'agevolazione prevista dalla L. 431/1998 per canoni concordati non spetti se l'immobile non era locato nel medesimo anno d'imposta e il contribuente non ha fornito la necessaria documentazione. Spese dei gradi di merito compensate; spese del giudizio di Cassazione a carico della resistente.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 504 del 1992
art. 1, comma 2; art. 2, comma 1, lett. a; art. 5, commi 1 e 2; art. 8, comma 1
Per l'applicazione dell'ICI e' sufficiente l'iscrizione al catasto; l'effettiva agibilita' o utilizzabilita' non incide sul presupposto impositivo. La riduzione prevista dall'art. 8 richiede la specifica domanda del contribuente salvo che l'ente impositore fosse gia' a conoscenza della inagibilita'.
La norma consente ai Comuni di deliberare aliquote ICI piu' favorevoli per locazioni a canone concordato, ma non istituisce un diritto automatico in capo al locatore: l'agevolazione dipende da deliberazione comunale e dalla prova, da parte del contribuente, che nell'annualita' di riferimento l'immobile sia stato locato a canone concordato.
L'onere della prova circa i fatti che fondano la pretesa (es. condizioni per l'agevolazione) grava su chi deduce detti fatti; quindi il contribuente deve provare la sussistenza dei presupposti per le riduzioni o agevolazioni.
Massime di principio
- Ai fini ICI l'iscrizione catastale e' presupposto sufficiente per la tassazione; la mancanza del certificato di agibilita' non esclude automaticamente l'imponibilita'.
- Le agevolazioni o riduzioni d'imposta (es. art. 8 D.Lgs. 504/1992) richiedono, di norma, una specifica comunicazione o richiesta del contribuente, salvo che l'ente impositore fosse gia' a conoscenza della condizione esimente.
- L'aliquota agevolata per canoni concordati prevista dalla L. 431/1998 non e' automatica: occorre una deliberazione comunale e la prova che, nell'anno d'imposta, l'immobile sia stato effettivamente locato a canone concordato.
- Il principio di leale collaborazione puo' sollevare il contribuente dall'onere della comunicazione solo se l'amministrazione era effettivamente a conoscenza del fatto rilevante nell'anno d'imposta.
- In contestazioni ICI e' essenziale verificare le date di iscrizione catastale, rilascio di agibilita', data di stipula/effettiva locazione e le eventuali istanze del contribuente; l'onere probatorio rimane a carico del contribuente per ottenere riduzioni o agevolazioni.
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