Sentenza del 11/12/2020 n. 1430 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - detrazione - contestazione quantitativa - onere della prova - insiste sull'ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione quantitativa della detrazione IVA operata dal contribuente: l'ufficio ha censurato l'ammontare dell'IVA detratta ritenendo non sufficientemente inerente all'attività economica la prestazione/acquisto fatturati
La decisione
il giudice ha stabilito che l'ufficio non può sindacare dal punto di vista quantitativo l'inerenza di un'operazione rispetto all'attività economica semplicemente disconoscendo la quota di IVA indicata in fattura. Se l'ufficio vuole negare la detrazione deve assumersi l'onere della prova dimostrando la simulazione totale o parziale dell'operazione; in mancanza di tale prova il diritto alla detrazione riconosciuto dalla fattura deve essere rispettato e la contestazione respinta
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (norme IVA)
art. 19 (diritto alla detrazione dell'imposta)
la sentenza interpreta il regime della detrazione IVA nel senso che il documento fiscale che evidenzia l'imposta legittima la detrazione salvo che l'Amministrazione dimostri la mancata sussistenza dei presupposti (es. simulazione)
Codice civile
art. 2697 (onere della prova)
dal testo è evincibile l'applicazione del principio secondo cui l'onere della prova della simulazione o dell'assenza di inerenza grava sull'ufficio che contesta la detrazione
Massime di principio
- Se la contestazione riguarda esclusivamente la quantificazione dell'IVA detratta e questa corrisponde a quanto esposto in fattura, l'ufficio deve provare la simulazione assoluta o parziale dell'operazione per poter negare la detrazione
- La fattura che documenta l'operazione costituisce presunzione favorevole al contribuente sul diritto alla detrazione; il semplice dubbio o una valutazione discrezionale dell'ufficio non è sufficiente
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) è a carico dell'Amministrazione quando questa afferma che l'operazione non è inerente o è simulata; in assenza di prova, prevale il diritto del contribuente
- Indicazioni fattuali, elementi probatori concreti o indici di fraudolenza possono giustificare ulteriori accertamenti e spostare l'esito se l'ufficio è in grado di dimostrare la simulazione o la non inerenza
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione integrativa (contratti, CMR, corrispondenza commerciale, pagamenti tracciati) per rafforzare la validità della detrazione e rendere più difficoltosa la contestazione dell'ufficio
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