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Sentenza

Sentenza del 11/12/2020 n. 998 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Dichiarazione di debito - Promessa di pagamento; art. 20 D.P.R. 131/86 - Imposta proporzionale di registro art. 3 parte I° tariffa - Applicabilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTP di Ancona che aveva annullato l'avviso di liquidazione e sanzioni relativo alla registrazione d'ufficio della scrittura privata intitolata "ricognizione di debito, dilazione di pagamento e compensazione". L'Agenzia riteneva che, alla stregua dell'art. 20 del DPR 131/1986 e dell'art. 3 parte I della tariffa, l'atto fosse soggetto all'imposta proporzionale di registro nella misura dell'1% (registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 15 DPR 131/86), mentre la CTP aveva qualificato l'atto come mera dichiarazione di scienza conservativa di obbligazioni pregresse e aveva applicato la tassazione a tassa fissa ex art. 11 della tariffa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione e delle sanzioni. Il Collegio ha ritenuto che l'atto, alla luce dell'art. 20 DPR 131/1986 e dell'analisi del contenuto, costituisse o un contratto di transazione con efficacia novativa oppure, comunque, una dichiarazione di riconoscimento di debito avente natura dichiarativa: in entrambi i casi è applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale dell'1% ai sensi dell'art. 3 parte I della tariffa allegata al DPR 131/1986. Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 20

    l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente

    La norma impone di determinare la tassazione in base alla natura sostanziale ed agli effetti reali dell'atto, indipendentemente dalla denominazione o forma apparente; è lo strumento ermeneutico principale per ricostruire la natura giuridica ai fini tributari.

  • Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 - Parte I, art. 3

    atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporto di qualsiasi natura

    La ricognizione di debito e la promessa di pagamento, essendo atti di natura dichiarativa, rientrano nella specie assoggettata all'aliquota proporzionale dell'1% prevista dall'art. 3.

  • Codice Civile - art. 1988

    La dichiarazione di debito e la promessa di pagamento sono disciplinate dall'art. 1988 c.c.; la giurisprudenza e il Collegio le qualificano come negozi unilaterali di accertamento con rilevanza di natura dichiarativa e effetti obbligatori tali da incidere sulla capacità contributiva.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 15

    Consente la registrazione d'ufficio; applicata dall'Agenzia per procedere alla registrazione e alla liquidazione dell'imposta in termine fisso per la scrittura privata avente contenuto patrimoniale.

  • Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 - Parte I, art. 11

    Riferita dalla parte resistente come base per la tassazione a tassa fissa; il Collegio ha escluso l'applicabilità nel caso in cui dalla transazione o dall'atto derivino obblighi di pagamento.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 40

    Norma sull'alternatività IVA/registro; il Collegio ha ritenuto la questione inconferente rispetto alla qualificazione sostanziale dell'atto ai fini dell'imposta di registro.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 54 comma 5

    Dispositivo richiamato in relazione alle sanzioni irrogate; il Collegio ha confermato l'avviso di irrogazione delle sanzioni insieme alla liquidazione.

Massime di principio

  • Per la tassazione degli atti si deve guardare alla loro natura sostanziale ed agli effetti giuridici concreti (art. 20 DPR 131/86), non alla mera denominazione formale.
  • La ricognizione di debito e la promessa di pagamento, essendo atti di natura dichiarativa ai sensi dell'art. 1988 c.c., rientrano in linea generale nella fattispecie dell'art. 3 parte I della tariffa e sono assoggettati all'imposta di registro proporzionale dell'1%.
  • Se un atto transattivo o un accordo contiene obblighi di pagamento, dilazioni, compensazioni o clausole che producono effetti novativi, si tende ad applicare la tassazione proporzionale (1%) piuttosto che la tassa fissa.
  • La transazione è soggetta a tassazione fissa solo se da essa non derivano obblighi di pagamento; presenza di obblighi patrimoniali comporta tassazione proporzionale.
  • La registrazione d'ufficio può essere disposta quando la scrittura privata ha contenuto patrimoniale e l'Amministrazione può liquidare l'imposta comunque in termine fisso; quindi è importante curare il contenuto e la prova documentale al momento della redazione dell'atto.
  • In caso di dubbio interpretativo, la giurisprudenza recente tende a privilegiare l'analisi sostanziale degli effetti dell'atto; per evitare rischi è utile specificare chiaramente nella scrittura la volontà delle parti in ordine alla natura obbligatoria o meramente dichiarativa e considerare la consulenza preventiva.

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