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Sentenza

Sentenza del 11/12/2020 n. 3975 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo - Revocazione - Motivi - Errore di fatto - Errore di giudizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Si tratta di una richiesta di revocazione ordinaria fondata su un presunto errore di fatto riscontrabile negli atti o documenti di causa. La sentenza precisa che la revocazione è rimedio eccezionale e consentita solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge; l'errore di fatto ammissibile deve consistere in una "falsa percezione" della realtà, ossia in una svista oggettivamente e immediatamente rilevabile che abbia indotto il giudice ad affermare o supporre un fatto decisivo che risulta incontestabilmente escluso dagli atti, oppure a ritenere inesistente un fatto decisivo che risulta invece positivamente accertato nei medesimi atti. Inoltre il fatto soggetto all'errore non deve essere stato materia del dibattimento processuale. Non rientrano nella revocazione gli errori che consistono nella errata valutazione delle prove documentali da parte del giudice; per questi ultimi il rimedio è il ricorso per cassazione.

La decisione

La revocazione è stata esclusa laddove l'errore lamentato era in realtà un errore di giudizio nella valutazione delle prove documentali. La pronuncia conferma che la revocazione può essere accolta solo se sussiste un errore di percezione immediatamente rilevabile negli atti (es. svista o lettura falsa di un documento che dimostra in modo incontrovertibile l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo). Per gli errori di valutazione probatoria si deve impugnare con ricorso per cassazione; pertanto la domanda di revocazione è stata rigettata e il provvedimento impugnato è rimasto confermato.

Norme richiamate

  • c.p.c., art. 395

    L'art. 395 c.p.c. delimita i motivi di revocazione; la giurisprudenza interpreta che l'errore di fatto previsto è quello di percezione immediatamente e oggettivamente verificabile negli atti, non ogni errore di valutazione delle prove. Quando si tratta di errata valutazione dei documenti la via corretta è il ricorso per cassazione e non la revocazione.

Massime di principio

  • La revocazione ordinaria è rimedio eccezionale: è ammessa solo per i motivi tassativi previsti dalla legge (art. 395 c.p.c.).
  • Errore di fatto ammissibile alla revocazione = falsa percezione oggettiva e immediatamente rilevabile dagli atti (svista o lettura manifesta ed evidente), che incide su un fatto decisivo che dagli atti risulta in modo incontrovertibile escluso o accertato.
  • Se l'errore consiste nella valutazione o nel peso delle prove documentali (errore di giudizio), la revocazione non è applicabile; il rimedio corretto è il ricorso per cassazione.
  • Il fatto ritenuto erroneo non deve essere stato oggetto del dibattito processuale: se è stato discusso, l'errore non può esser prospettato come errore di percezione per revocazione.
  • Nella pratica, per ottenere la revocazione occorre dimostrare un errore materiale o di percezione immediatamente verificabile negli atti (es. documento ignorato o male interpretato in modo palese), documentando che il fatto decisivo era incontestabilmente diverso da quanto ritenuto dal giudice.

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