Cassazione Penale, Sentenza n. 20444/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi principali: 1) presunta errata applicazione della legge penale in relazione al reato di truffa (art. 640 c.p.), indicando però erroneamente la lettera "a" dell'art. 606 c.p.p. anziché la lettera "b"; sosteneva che i fatti dovessero essere riqualificati come mero inadempimento civilistico. 2) censura motivazionale ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., con doglianze su presunta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione delle sentenze di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e generici. Ha ritenuto corretta la valutazione delle sentenze di merito (doppia conforme) che hanno ricostruito una condotta sistematica e pluriennale del Pulga, fondata sull'abuso della fiducia e sulla richiesta di somme per prestazioni non eseguite, idonea a dimostrare il dolo. Il primo motivo è stato rigettato anche perché il richiamo normativo era formalmente errato (lettera a vs b). Il secondo motivo è stato considerato mera richiesta di rivalutazione del fatto (ricostruzione del merito) non consentita in sede di legittimità e perciò generico e inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per culpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
«Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge» (citazione relativa al comma 3) e riferimento alle lettere "a", "b" e "e" per i motivi di ricorso
La Corte evidenzia che il ricorso deve fondarsi sui motivi tassativamente previsti: la lettera b) è quella pertinente per l'errata applicazione della legge penale; la lettera a) riguarda abusi di potere e non era applicabile; la lettera e) disciplina i vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) e può essere utilizzata solo specificamente, non come pretesto per rivalutare il merito.
La fattispecie di truffa è stata ritenuta concreta: elementi quali la sistematicità delle condotte, la pluriennalità, l'abuso della relazione professionale e di fiducia hanno consentito ai giudici di ricavare il dolo necessario per la condanna.
artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e segg. cod. proc. pen.
Richiamate in punto di procedimento: la causa è stata trattata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in quanto non è stata richiesta la discussione orale nei termini previsti da tali disposizioni.
Fondamento per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione dell'ammenda (equa determinazione di euro 3.000) a carico del ricorrente, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione in fatto del compendio probatorio: i motivi che si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili perché attengono al merito.
- I motivi di ricorso devono essere formulati nei limiti e secondo le fattispecie tassative dell'art. 606 c.p.p.; un errato richiamo formale (es. lettera a invece di b) può indebolire o rendere improcedibile la censura sostanziale.
- La 'doppia conforme' (conferma in primo e secondo grado con medesimi criteri probatori) rende particolarmente difficile l'accoglimento del ricorso in Cassazione salvo evidenti profili di diritto o vizi motivazionali specifici e ben circostanziati.
- La prova del dolo, anche nella truffa contrattuale, può essere desunta dalle circostanze concrete e dalle modalità esecutive (processo logico-deduttivo): non è necessario dimostrare un proposito fraudolento esplicito anteriore, se le condotte successive lo attestano.
- Le impugnazioni generiche o ripetitive che chiedono una nuova valutazione del fatto sono considerate manifestamente infondate e possono comportare condanne alle spese e ammende per colpa.
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