Ordinanza n. 2624/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. IV, n. 3470 del 2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. IV, n. 3470 del 2026, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appellante)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania e ha proposto domanda incidentale di sospensione della sua efficacia esecutiva. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di appello nel merito. In sede cautelare, l'appellante ha dedotto l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile connesso agli effetti esecutivi della sentenza, rappresentando di essere titolare di un provvedimento di proroga tecnica diretto a garantire la continuità del servizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato, con sommaria delibazione propria della fase cautelare e mediante comparazione degli interessi contrapposti, ha ritenuto sussistente il periculum in mora, ravvisando un pregiudizio grave e irreparabile per la società appellante in ragione della proroga tecnica finalizzata ad assicurare la continuità del servizio. Ha inoltre valorizzato la prossimità dell'udienza pubblica di merito, fissata al 29 ottobre 2026. L'istanza cautelare è stata quindi accolta e, per l'effetto, è stata sospesa l'esecutività della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base normativa della domanda cautelare in appello e consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata quando ricorrano i presupposti cautelari.
Massime di principio
- In appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere concessa quando, anche sulla base di una sommaria delibazione, emerga un pregiudizio grave e irreparabile a carico dell'appellante.
- Nella valutazione cautelare il giudice amministrativo deve comparare gli interessi contrapposti, potendo attribuire rilievo alla necessità di assicurare la continuità di un servizio mediante una proroga tecnica.
- La prossimità dell'udienza pubblica di merito può concorrere alla conformazione della misura cautelare, giustificando la sospensione temporanea dell'esecutività della sentenza fino alla trattazione della controversia.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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