Cassazione Penale, Ordinanza n. 33058/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano dell'11 febbraio 2025. Dal testo emerge che i due motivi dedotti sono stati ritenuti generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già adeguatamente confutate in appello. La Corte di cassazione rileva inoltre che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, omettendo di considerare il passaggio con cui la Corte territoriale ha escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. sia per la gravità del fatto sia per l'abitualità della condotta desunta dai plurimi precedenti, e ha ritenuto congrua la pena, fissata appena sopra il minimo edittale, nonché corretto il bilanciamento tra aggravanti contestate e attenuanti generiche riconosciute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla genericità dei motivi e sulla mancata critica specifica della motivazione della sentenza di appello, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto per gravità e abitualità, oltre a ritenere congrua la pena e corretto il giudizio di bilanciamento.
Norme richiamate
La causa di non punibilità non è applicabile quando, oltre alla gravità del fatto, risulti l'abitualità della condotta delittuosa desunta da plurimi precedenti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche o già confutate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva che tenga conto non solo della gravità del fatto, ma anche dell'eventuale abitualità della condotta; la presenza di plurimi precedenti può legittimare il diniego del beneficio.
- La censura sulla pena e sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito; se la pena è collocata appena sopra il minimo edittale e il giudizio di comparazione è motivato, la doglianza priva di specificità non supera il vaglio di ammissibilità.
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