Cassazione Civile, Ordinanza n. 23080/2026 del 12/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per somme iscritte a ruolo e non riversate dal concessionario della riscossione, relative a contributi previdenziali inseriti in ruoli principali e suppletivi di più annualità, in parte molto risalenti. Il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione del concessionario; la Corte d'appello, invece, aveva accolto solo in parte l'appello, ritenendo applicabile la disciplina sopravvenuta di annullamento dei ruoli di importo fino a 2.000 euro ma escludendo che essa potesse riguardare la gran parte dei ruoli più risalenti soggetti al previgente meccanismo del 'non riscosso come riscosso', e confermando la debenza delle somme non riversate. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che la Corte territoriale aveva erroneamente limitato l'ambito della disciplina di cui all'art. 1, commi 527-529, L. 228/2012, aveva male interpretato l'effetto abrogativo del d.lgs. 37/1999 sul sistema del 'non riscosso come riscosso', aveva indebitamente ritenuto ancora operativi gli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999 e, in subordine, aveva errato nel quantum, poiché l'eventuale somma dovuta avrebbe dovuto essere parametrata ai criteri del discarico. L'ente previdenziale ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, sostenendo che la disciplina del 2012 non fosse applicabile ai propri crediti, che vi fosse un affidamento legittimo sulla riscossione, che si fosse in presenza di una sorta di condono occulto e che la regolazione dei rapporti fosse decaduta o comunque non più procrastinabile per effetto delle proroghe.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo, ha rigettato il ricorso incidentale e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. La Corte, richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite, ha affermato che la disciplina della L. 228/2012 si applica anche alla CNPAF e che l'annullamento/discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 opera come effetto legale senza richiedere la prova della trasmissione dell'elenco o dell'esaurimento delle attività di riscossione; ha inoltre escluso la fondatezza delle doglianze dell'ente creditore su affidamento, asserito condono e profili di aiuto di Stato. Rimane demandato al giudice del rinvio il riesame della controversia alla luce del principio affermato e la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, commi 527, 528 e 529, L. 24 dicembre 2012, n. 228
La disciplina di annullamento dei ruoli fino a 2.000 euro e di automatico discarico dei ruoli più risalenti si applica indistintamente anche ai crediti dell'ente previdenziale privatizzato; per i ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 opera un effetto legale di annullamento/discarico che non richiede la dimostrazione dell'invio dell'elenco o dell'esaurimento delle attività di riscossione.
art. 2, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 37
Ha abrogato il principio del 'non riscosso come riscosso' e l'obbligo per i concessionari di effettuare versamenti non scaduti relativi ai ruoli consegnati prima della sua entrata in vigore.
art. 32, comma 3, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
Era la norma che imponeva al concessionario di essere debitore dell'intero importo iscritto a ruolo e di versarlo alle scadenze anche se non riscosso; il nuovo assetto normativo ne ha determinato il superamento per effetto dell'abrogazione.
artt. 19 e 20, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Le procedure di discarico per inesigibilità non sono applicabili ai crediti rientranti nella disciplina speciale della L. 228/2012; per i ruoli interessati dall'annullamento automatico non occorre seguire il procedimento amministrativo ordinario di discarico.
art. 1, comma 683, L. 27 dicembre 2014, n. 190
Ha inciso sull'obbligo di comunicazione dello stato delle procedure, contribuendo al superamento del precedente assetto informativo, ma non contraddice la disciplina speciale dell'annullamento/discarico dei ruoli più risalenti.
art. 1, comma 684, L. 27 dicembre 2014, n. 190
Ha prorogato i termini per le comunicazioni di inesigibilità, inserendosi in una sequenza normativa continua e coerente di proroghe del sistema di riscossione.
art. 20, commi 3 e 4, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Il giudizio ordinario di responsabilità non può ignorare che, in base al sistema previgente, la somma dovuta dall'agente in caso di diniego del discarico era parametrata in modo diverso; non è consentito pretendere integralmente tutti i crediti senza confrontarsi con quel meccanismo, ma nel caso deciso la Corte ha ritenuto assorbita la censura sul quantum.
art. 117, primo comma, Cost.
Non risultano violati i parametri convenzionali evocati, poiché la disciplina sopravvenuta si inserisce in un percorso normativo già avviato e non comporta un'interferenza indebita e imprevedibile nel contenzioso.
art. 6 CEDU
La Corte esclude una violazione del principio della parità delle armi e dell'equo processo, ritenendo che la riforma e le proroghe del sistema di riscossione non costituiscano un intervento legislativo manipolativo o inatteso nel giudizio.
art. 107 TFUE
Il meccanismo di discarico automatico non integra aiuto di Stato, perché non attribuisce un vantaggio economico ingiustificato in condizioni di mercato a fronte di crediti già virtualmente inesigibili.
Massime di principio
- La disciplina speciale sull'annullamento dei ruoli e sul discarico dei crediti iscritti a ruolo può applicarsi anche agli enti previdenziali privatizzati quando il legislatore la formula in termini generali, senza che ciò integri di per sé una violazione costituzionale o convenzionale.
- Per i ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, l'annullamento previsto dalla L. 228/2012 opera come effetto legale del sistema, indipendente dalla prova dell'avvenuta trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità o dall'esaurimento formale delle attività dell'agente della riscossione.
- La sopravvenuta disciplina speciale prevale sul previgente regime del 'non riscosso come riscosso' e rende non più necessaria l'attivazione delle procedure ordinarie di discarico di cui al d.lgs. 112/1999 per le quote rientranti nella legge speciale.
- In una domanda di cognizione ordinaria volta a ottenere il pagamento integrale dei ruoli, non basta dimostrare la violazione di obblighi procedimentali dell'agente della riscossione: occorre allegare e provare il danno conseguenza e il nesso causale tra l'inadempimento e la perdita effettivamente subita.
- Le reiterate proroghe legislative dei termini di comunicazione di inesigibilità, inserite in un percorso normativo evolutivo e coerente, non integrano di regola una lesione dell'affidamento o della parità delle armi, né un intervento legislativo manipolativo del giudizio.
- Il discarico automatico dei ruoli più risalenti non coincide con l'estinzione del credito sostanziale, ma incide sulla modalità di riscossione e sulla posizione contabile dell'agente, lasciando in linea di principio impregiudicata l'azione dell'ente creditore secondo le ordinarie regole.
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