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Ordinanza

Ordinanza n. 386/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione: quanto al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti depositati in data 29.6.2026, a) della deliberazione del Direttore Generale – DDG – n. 59 del 19.2.2026 recante <<Avviso interno per progressione tra le aree ex art. 21 CCNL Comparto Sanità 201972021 per n. 8 posti di Collaboratore Amministrativo professionale cat. D. Presa d’atto degli esiti della procedura.>>, in uno a tutti i suoi allegati; b) dell’<<Avviso interno per progressione tra le aree ex art. 21 CCNL Comparto Sanità 201972021 per n. 8 posti di Collaboratore Amministrativo professionale cat. D.>> prot. n.9846-2025 del 15.4.2025 e dell’eventuale provvedimento, se esistente, di sua approvazione; c) della DDG n. 527 del 9.6.2025 recante <<Avviso interno per progressione tra le aree ex art. 21 CCNL Comparto Sanità 201972021 per n. 8 posti di Collaboratore Amministrativo professionale cat. D. Ammissione candidati e costituzione commissione esaminatrice.>>, in uno a tutti i suoi allegati; d) della DDG n.272 del 26.3.2025 recante <<Contrattazione Integrativa Aziendale 2025 – Approvazione Regolamento per le progressioni tra le aree del personale di comparto ex artt. 20 e 21 CCNL Comparto Sanità 2019/2021>>, in uno a tutti i suoi allegati; e) del <<Regolamento in materia di progressioni tra le aree personale del comparto artt. 20 e 21 CCNL 2019/2021>>, approvato con la DDG n.272/2025 indicata sub d); f) della convocazione prot. n.42001-2025 del 23.12.2025 per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale per il giorno 19.1.2026; g) del Verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 12.12.2025, in uno a tutti i suoi allegati; h) del Verbale della Commissione giudicatrice n. 2 del 19.1.2026, in uno a tutti i suoi allegati; i) del Verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 27.1.2026, in uno a tutti i suoi allegati; l) del parziale rigetto dell’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente; m) di tutti i verbali redatti e sottoscritti, ivi compresi i voti, i giudizi, le valutazioni delle prove e dei titoli, ove e se lesivi, e dei quali si ignorano completamente i contenuti; n) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, anche di natura istruttoria, comunque lesivo dei diritti della ricorrente; nonché per l’accertamento e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere utilmente collocata nella graduatoria adottata in esito alla selezione interna per la copertura di n. 8 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. “D”, indetta dall’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” – Scuola Medica Salernitana con Avviso prot. n.9846-2025 del 15.4.2025; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a voler inserire, in posizione utile, la ricorrente nella graduatoria adottata in esito alla selezione interna riservata per la copertura di n. 8 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. “D”, indetta dall’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” – Scuola Medica Salernitana con Avviso prot. n.9846-2025 del 15.4.2025, con ogni conseguenza di legge;

Giustizia amministrativa202600947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura interna per la progressione tra le aree per otto posti di Collaboratore Amministrativo Professionale, inclusi l’avviso, il regolamento, gli atti di ammissione, la nomina della commissione, i verbali, la graduatoria finale e il parziale rigetto dell’istanza di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti della selezione interna indetta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria per la copertura di otto posti di Collaboratore Amministrativo Professionale di categoria D, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto a essere utilmente collocata nella graduatoria e la condanna dell’amministrazione al suo inserimento in posizione utile. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, né le specifiche contestazioni mosse alla valutazione delle prove, dei titoli o alla composizione della graduatoria. La ricorrente aveva notificato il ricorso a uno solo dei soggetti collocati in graduatoria in posizione poziore e ha quindi chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati mediante pubblici proclami. In udienza cautelare ha rinunciato alla domanda di sospensione, dichiarando di avere ottenuto l’esibizione della documentazione richiesta nell’ambito dell’istanza di accesso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle istanze cautelari, senza esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora e senza pronunciarsi sul merito delle censure contro la procedura selettiva. Ha compensato integralmente le spese della fase cautelare. In vista della successiva trattazione di merito, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria impugnata prima della ricorrente, rilevando che il ricorso era stato notificato a uno solo di essi. Considerato il numero dei controinteressati e ricorrendo i presupposti dell’art. 41, comma 4, c.p.a., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, prescrivendo alla ricorrente di trasmettere all’amministrazione, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una comunicazione contenente gli elementi identificativi del giudizio, gli atti impugnati, un sunto dei motivi, l’indicazione dei controinteressati, le modalità di consultazione del processo, l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, il testo integrale del ricorso e gli estremi dell’ordinanza. L’amministrazione dovrà pubblicare tale comunicazione e il ricorso sul proprio sito istituzionale entro i venti giorni successivi, rilasciarne attestazione e mantenerli online sino alla pubblicazione della sentenza definitiva. La ricorrente dovrà depositare la prova dell’avvenuta pubblicazione entro quindici giorni dall’adempimento. L’udienza di merito sarà fissata dopo l’integrazione del contraddittorio e previa istanza di parte.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; la rinuncia della ricorrente ha impedito al giudice di procedere alla valutazione cautelare.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un numero elevato di controinteressati e dei relativi presupposti, l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami; il TAR ne ha applicato la disciplina fissando modalità, termini e contenuti della pubblicazione.

  • art. 21 CCNL Comparto Sanità 2019/2021

    Costituisce la base contrattuale della procedura interna di progressione tra le aree oggetto del giudizio, senza che l’ordinanza ne interpreti specificamente il contenuto.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare, dichiarata in udienza dal difensore della parte ricorrente, comporta la presa d’atto da parte del giudice e la cancellazione della causa dal ruolo delle istanze cautelari, senza esame dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • Quando il ricorso contro una graduatoria è idoneo a incidere sulla posizione di tutti i soggetti collocati anteriormente al ricorrente, tali soggetti devono essere considerati controinteressati e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
  • Qualora il numero dei controinteressati renda particolarmente gravosa la notificazione individuale e ricorrano i presupposti dell’art. 41, comma 4, c.p.a., il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, individuando puntualmente contenuti, destinatari, modalità di pubblicazione, durata della permanenza online e prova dell’adempimento.
  • La fissazione dell’udienza di merito può essere subordinata al previo perfezionamento dell’integrazione del contraddittorio e alla presentazione di apposita istanza di parte.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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