Ordinanza n. 888/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1363/2024 emessa dal Tribunale di Benevento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e ordinato l'accredito di 1.500 euro oltre interessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un giudizio di ottemperanza deducendo la notifica all'amministrazione della sentenza del Tribunale di Benevento, il decorso del termine di 120 giorni, il passaggio in giudicato della pronuncia e la persistente mancata esecuzione dell'ordine giudiziale di accreditare sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente l'importo complessivo di 1.500 euro, oltre interessi legali. Ha chiesto l'ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione ha eccepito l'incompetenza territoriale e funzionale della Sezione staccata di Salerno, sostenendo che, trattandosi di ottemperanza a una sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, la competenza spettasse alla sede di Napoli del TAR Campania. Il ricorrente ha aderito all'eccezione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e ha indicato come giudice competente il TAR Campania, sede di Napoli. Il Collegio ha ritenuto che, nel giudizio di ottemperanza, la competenza del TAR sia funzionalmente inderogabile ai sensi dell'art. 14, comma 3, c.p.a. e che tale competenza operi anche nella ripartizione interna tra la sede centrale e la sezione staccata, ai sensi dell'art. 47, comma 1, c.p.a. Poiché l'ottemperanza riguardava una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, trovava applicazione l'art. 113, comma 2, c.p.a., secondo cui il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Essendo il Tribunale di Benevento ricompreso nella circoscrizione della sede di Napoli del TAR Campania, la Sezione staccata di Salerno non era competente. È stata prevista la possibilità di riassumere la causa davanti al TAR Campania, sede di Napoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese sono state compensate, anche in considerazione dell'adesione del ricorrente all'eccezione di incompetenza.
Norme richiamate
Individua tra le azioni di ottemperanza quella relativa alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
Per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, stabilisce la competenza del TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.
Attribuisce natura funzionalmente inderogabile alla competenza del TAR nelle materie indicate dalla disposizione, tra cui il giudizio di ottemperanza.
Consente di qualificare come competenza funzionale anche la ripartizione delle controversie tra il TAR con sede nel capoluogo e la sezione staccata, quando ricorre una materia di competenza funzionale.
È la disposizione richiamata nella sentenza del giudice ordinario quale base del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
È richiamato nella sentenza da eseguire quale base per il riconoscimento degli interessi legali.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato nella sentenza da eseguire insieme all'art. 16, comma 6, l. 412/1991 per la decorrenza degli interessi legali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
- La competenza del TAR nel giudizio di ottemperanza è funzionalmente inderogabile e tale carattere rileva anche nella ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e una sua sezione staccata.
- Quando la sentenza del giudice ordinario da ottemperare è stata emessa da un tribunale situato nella circoscrizione della sede centrale del TAR, il ricorso non può essere validamente proposto davanti alla sezione staccata territorialmente distinta; la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente nel termine perentorio stabilito dall'ordinanza.
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