Cassazione Civile, Ordinanza n. 07180/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Dal testo disponibile emerge solo il dato processuale essenziale: un soggetto ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Bari; i resistenti si sono costituiti con controricorso. Il provvedimento di legittimità non riporta la fattispecie sostanziale originaria né i motivi specifici di ricorso, né il contenuto della sentenza impugnata, ma si limita a dare atto della decisione finale e delle conseguenze sulle spese e sul contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 200,00 per spese ed euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori e rimborso spese generali del 15%. Ha inoltre disposto il pagamento in favore dei controricorrenti della somma equitativamente determinata di euro 6.000,00 e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, oltre alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
viene richiamata come norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
consente di dare atto, in caso di rigetto del ricorso, dei presupposti processuali per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è normalmente condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.
- Quando il ricorso è respinto, la Corte può dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
- La sola parte dispositiva del provvedimento consente di stabilire l'esito processuale e le conseguenze economiche, ma non di ricostruire la ratio decidendi sostanziale se la motivazione non è riportata nel testo disponibile.
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