Cassazione Penale, Ordinanza n. 07617/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 29/04/2024. Dal testo emerge che la difesa contestava la motivazione sul punto della sussistenza del reato, sostenendo che la condotta fosse riconducibile a mera resistenza passiva e non a una condotta violenta. La Corte di cassazione ha però ritenuto i motivi generici rispetto alla ricostruzione fattuale del giudice di merito, reputando infondata la critica alla motivazione di appello, che aveva invece descritto modalità violente della condotta dell'imputato nel tentativo di fuga per sottrarsi al controllo dei Carabinieri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano generici e non si confrontavano con la puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito; ha inoltre ritenuto congruamente motivata la decisione della Corte di appello, che aveva valorizzato le modalità violente della fuga per escludere la tesi della mera resistenza passiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una critica generica e non si confronta con la puntuale ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di appello ha congruamente spiegato le modalità concrete della condotta e la loro rilevanza ai fini della configurabilità del reato, non è sufficiente contrapporre una diversa lettura difensiva dei fatti, specie se non supportata da specifiche censure.
- La mera prospettazione di una resistenza passiva può essere disattesa dal giudice di merito se la motivazione evidenzia condotte violente poste in essere nel tentativo di sottrarsi al controllo di polizia.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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