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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08346/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, emesso a seguito di rettifica del reddito d'impresa ex art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, con recupero di maggiori imposte dirette e IVA. La CTP aveva accolto il ricorso della società ritenendo che la mancata tempestiva risposta al questionario dell'Ufficio fosse giustificata da vicende societarie interne che avevano reso non immediatamente reperibile la documentazione richiesta; la CTR ha invece accolto l'appello dell'Agenzia valorizzando la preclusione derivante dalla tardiva produzione documentale. In cassazione la società ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento al riassetto societario e alla impossibilità di rispondere tempestivamente; violazione dell'art. 32, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR applicato la preclusione nonostante l'inizio della produzione documentale prima dell'avviso; violazione dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, per avere ritenuto legittimo l'accertamento induttivo puro nonostante la collaborazione, seppure tardiva, del contribuente. I soci, con ricorso incidentale adesivo, hanno dedotto analoghi vizi: omesso esame della non imputabilità del ritardo; violazione dell'art. 32, commi 4 e 5, per avere la CTR equiparato il ritardo a una preclusione assoluta; violazione dell'art. 32, comma 5, per non avere considerato la dichiarazione di non imputabilità resa nell'atto introduttivo; violazione dell'art. 32, comma 1, n. 3, e dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis, per avere ritenuto comunque legittimo l'accertamento induttivo radicale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendoli inammissibili perché non denunciavano un vero fatto storico omesso, ma miravano a una rivalutazione del merito e della motivazione; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale nonché il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza della CTR con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Corte ha rilevato che la CTR aveva applicato in modo meramente formalistico la preclusione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, senza verificare la non imputabilità del ritardo e senza considerare che la società aveva comunque iniziato a collaborare prima dell'avviso; per ciò solo non poteva ritenersi automaticamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d-bis.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non consente di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione né di sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 32, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    La parte deduceva che la preclusione non operasse perché la documentazione era stata iniziata a produrre prima dell'avviso; la Corte richiama la disciplina della inutilizzabilità dei documenti non esibiti in risposta al questionario.

  • art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973

    «le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente»; «le cause di inutilizzabilità ... non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado ... dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile»

    La mancata esibizione in sede amministrativa preclude la valutazione a favore del contribuente solo se non ricorrono le condizioni dell'esimente; l'inutilizzabilità non opera quando il contribuente deposita i documenti in giudizio e dimostra la causa non imputabile del ritardo.

  • art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento induttivo puro è strumento eccezionale, attivabile solo in presenza di un comportamento di totale inerzia o mancata collaborazione del contribuente; non è legittimo quando vi sia stata collaborazione, sia pure tardiva, e il ritardo non sia imputabile.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    La rettifica del reddito d'impresa può fondare l'avviso di accertamento solo nei limiti previsti dalla disciplina applicabile e secondo i presupposti del metodo accertativo utilizzato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è ammissibile trasformare il motivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove o della sufficienza della motivazione.
  • In tema di accertamento tributario fondato su questionario, la preclusione alla utilizzazione dei documenti non esibiti opera automaticamente in presenza di inottemperanza, ma resta superabile se il contribuente deposita la documentazione in giudizio e dimostra che l'omissione dipendeva da causa a lui non imputabile.
  • La disciplina dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 non va applicata in modo meramente formalistico: il giudice deve verificare se il ritardo nella produzione documentale sia stato davvero ostruzionistico o se, invece, sia stato giustificato da circostanze oggettive e non imputabili.
  • L'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 è misura eccezionale e presuppone un sostanziale e totale deficit di collaborazione del contribuente; non può essere giustificato dalla sola tardività formale della produzione documentale quando la collaborazione, anche se incompleta o tardiva, sia comunque intervenuta.
  • Quando il contribuente inizia a produrre la documentazione richiesta prima dell'avviso di accertamento e l'Ufficio non contesta la genuinità dei documenti, il giudice deve valutare la concreta operatività dell'esimente di cui all'art. 32, comma 5, prima di ritenere inutilizzabile la documentazione e di legittimare l'accertamento induttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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