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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40331/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/12/2023 della Corte d'Appello di Palermo che aveva rigettato la domanda di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione subita dal 13/03/2015 al 09/05/2018. Il rigetto si fondava sulla ritenuta condotta gravemente colposa del ricorrente, desunta da: astio tra le famiglie coinvolte; disponibilità di un motociclo intestato a un familiare nell'area dell'agguato; mancata risposta a numerose telefonate nell'orario dell'evento; assenza di alibi; movente di rappresaglia per una lite familiare; e rilevamento di particelle compatibili con polvere da sparo sulle mani del Marra. Il ricorrente contestava la logica e l'interpretazione di tali elementi, evidenziando che le sentenze di assoluzione (con formula "per non aver commesso il fatto") non consentivano di riqualificare tali elementi come prova di colpa grave a suo carico e che molte delle circostanze erano state già valutate dal giudice di merito in senso assolutorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio. La Suprema Corte ha censurato la Corte territoriale per non aver confrontato adeguatamente il quadro cautelare con le statuizioni della sentenza assolutoria, per aver fatto dipendere la valutazione della colpa grave solo dal quadro indiziario iniziale senza valutare se e come le acquisizioni probatorie del giudizio di merito avessero ridimensionato o escluso la rilevanza di quegli elementi. Ha richiamato i criteri che il giudice della riparazione deve seguire: valutazione autonoma e motivata, confronto fra elementi cautelari e accertamenti di merito, accertamento di un nesso di concausalità tra la condotta del ricorrente e l'adozione della misura cautelare. Ha altresì rimandato al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione deve accertare se il detenuto abbia contribuito, con dolo o colpa grave, a cagionare la situazione che ha determinato la detenzione. La Corte precisa che la valutazione è autonoma rispetto al giudizio di merito ma deve comunque confrontarsi con le statuizioni del processo penale, tenendo conto della sentenza assolutoria come punto di riferimento invalicabile.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per la presentazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale dinanzi alla Corte di Cassazione; nel caso il P.G. aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesta di sintesi motivazionale del ricorso (limiti nella esposizione dei motivi); il ricorrente ha presentato i motivi nei limiti strettamente necessari come previsto dalla norma.

  • art. 4, comma 4, lett. b) del d.l. 8/11/2021, n. 188 (modifica art. 314 c.p.p.)

    Richiamata per il quadro normativo aggiornato relativo ai criteri di valutazione della condotta ostativa alla riparazione: la Corte richiama la giurisprudenza sul corretto uso dell'impostazione ex ante pur in rapporto alle risultanze del giudizio di merito.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve effettuare un confronto motivato e puntuale tra il quadro indiziario che ha portato alla misura cautelare e le risultanze del giudizio di merito; la sentenza di assoluzione costituisce un punto di riferimento invalicabile che va considerato nel valutare l'eventuale responsabilità ostativa.
  • La valutazione sulla sussistenza di dolo o colpa grave è autonoma rispetto al giudizio penale ma non può riqualificare come determinanti fatti che il giudice della cognizione ha ritenuto non provati; occorre spiegare come, nonostante l'assoluzione, la condotta dell'istante abbia avuto un'effettiva incidenza causale sull'adozione della misura.
  • Elementi come mancata risposta a telefonate, assenza di alibi o la presenza di tracce residue (polvere da sparo) non sono di per sé idonei a fondare la ricostruzione di colpa grave: il loro rilievo dipende dalla valutazione complessiva e dal confronto con le acquisizioni processuali che possono escluderne l'attendibilità o l'unicità probatoria.
  • Il giudice della riparazione può valorizzare anche elementi estranei all'imputazione se utili a ricostruire il quadro indiziario originario, ma deve sempre stabilire un nesso di concausalità apprezzabile tra la condotta contestata e l'adozione della custodia cautelare.
  • Se la Corte d'appello non fornisce una motivazione adeguata sul punto della colpa grave e sul confronto con la sentenza di assoluzione, la decisione è annullabile e va disposta la rinnovazione del giudizio.

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