Cassazione Civile, Ordinanza n. 29192/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per asserito difetto di specificità dei motivi. La controversia riguardava un giudizio tributario nel quale la contribuente aveva ottenuto in primo grado una decisione favorevole su due profili: la durata della permanenza dei verificatori presso la sede e la spettanza di un credito d'imposta, ritenendo la CTR che l'atto di appello si limitasse a riproporre difese di primo grado. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto la violazione degli artt. 1, 49 e 53 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse invece specifico perché si confrontava con la sentenza impugnata e ne contestava puntualmente le rationes decidendi. Con il secondo motivo ha denunciato, in sostanza, che una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello il giudice non avrebbe potuto esaminare il merito della controversia; tuttavia tale censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il requisito di specificità dell'appello non richiede una formulazione formalistica e che è sufficiente che l'atto si confronti con la sentenza impugnata, anche quando riproponga argomentazioni già svolte in primo grado, purché critichi le conclusioni del giudice di prime cure. Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che l'atto di appello dell'Agenzia contestava specificamente entrambe le censure accolte in primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare l'appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle altre norme sul processo tributario per contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Richiamato quale norma del processo tributario in tema di appello e dei requisiti dell'impugnazione.
La Corte lo richiama nel valutare il requisito di specificità dei motivi d'appello nel processo tributario.
Interpretato nel senso che l'appello non richiede una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni, essendo sufficiente il confronto con la sentenza impugnata e la critica alle sue motivazioni.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il requisito di specificità dei motivi d'appello non va inteso in modo formalistico: è sufficiente che l'atto individui le parti della decisione impugnata e si misuri con le relative argomentazioni.
- La riproposizione, in appello, di difese già svolte in primo grado non esclude di per sé la specificità del gravame, quando l'atto sia comunque idoneo a devolvere al giudice del gravame il riesame della causa nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è erronea se l'atto impugnatorio contesta puntualmente le rationes decidendi della sentenza di primo grado.
- Quando un motivo di ricorso per cassazione è accolto e determina la cassazione con rinvio, le ulteriori censure possono restare assorbite.
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